[ 874][ 416743] Una clausola per preservare le decorazioni « trompe– l’oeil »
Ho un appartamento in precedenza dato in comodato a mia figlia, che aveva fatto disporre su due pareti alcune decorazioni con tecnica trompe– l’oeil di un certo pregio.
Ora i locali sono liberi e vorrei darli in locazione ma temo che gli occupanti cancellino i decori, per esempio con una imbiancatura, o li danneggino. È possibile inserire nel contratto di locazione una clausola strettamente vincolante?
C. A. - CREMONA
La risposta è affermativa. Nelle locazioni abitative ex legge 431/ 1998, siano esse “libere” ( con durata di quattro anni + quattro) o “a canone concordato” ( con durata di tre anni + due), è possibile inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, a norma dell’articolo 1456 del Codice civile, che vieti al conduttore qualunque modifica dell’alloggio, salvo il consenso scritto del locatore. La clausola potrebbe specificare poi espressamente l’immodificabilità e l’intangibilità delle decorazioni sulle pareti, con tecnica “tromp– l’oeil”, sempre nell’ambito del patto di risoluzione di cui all’articolo 1456 del Codice civile.
Sul tema specifico si è espressa anche la giurisprudenza; secondo la Cassazione le parti possono preventivamente valutare che una innovazione o una modifica dell’immobile locato ( nel caso del lettore particolarmente in relazione alle pareti a tecnica “tromp– l’oeil”) provochi l’alterazione dell’equilibrio giuridico/ economico del contratto con la conseguenza che, in caso di violazione, non sia più consentita al giudice una diversa valutazione dell’inadempimento dell’inquilino e debba essere pronunciata la risoluzione di diritto del contratto di locazione ( Cassazione, sentenza 7 marzo 2001, n. 3343).