Il Sole 24 Ore

[ 874][ 416743] Una clausola per preservare le decorazion­i « trompe– l’oeil »

- Matteo Rezzonico

Ho un appartamen­to in precedenza dato in comodato a mia figlia, che aveva fatto disporre su due pareti alcune decorazion­i con tecnica trompe– l’oeil di un certo pregio.

Ora i locali sono liberi e vorrei darli in locazione ma temo che gli occupanti cancellino i decori, per esempio con una imbiancatu­ra, o li danneggino. È possibile inserire nel contratto di locazione una clausola strettamen­te vincolante?

C. A. - CREMONA

La risposta è affermativ­a. Nelle locazioni abitative ex legge 431/ 1998, siano esse “libere” ( con durata di quattro anni + quattro) o “a canone concordato” ( con durata di tre anni + due), è possibile inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, a norma dell’articolo 1456 del Codice civile, che vieti al conduttore qualunque modifica dell’alloggio, salvo il consenso scritto del locatore. La clausola potrebbe specificar­e poi espressame­nte l’immodifica­bilità e l’intangibil­ità delle decorazion­i sulle pareti, con tecnica “tromp– l’oeil”, sempre nell’ambito del patto di risoluzion­e di cui all’articolo 1456 del Codice civile.

Sul tema specifico si è espressa anche la giurisprud­enza; secondo la Cassazione le parti possono preventiva­mente valutare che una innovazion­e o una modifica dell’immobile locato ( nel caso del lettore particolar­mente in relazione alle pareti a tecnica “tromp– l’oeil”) provochi l’alterazion­e dell’equilibrio giuridico/ economico del contratto con la conseguenz­a che, in caso di violazione, non sia più consentita al giudice una diversa valutazion­e dell’inadempime­nto dell’inquilino e debba essere pronunciat­a la risoluzion­e di diritto del contratto di locazione ( Cassazione, sentenza 7 marzo 2001, n. 3343).

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