Il ponteggio e le altre spese connesse al fotovoltaico
Devo installare un impianto fotovoltaico di 5,2 kW per una spesa di 9mila euro, e sarò quindi all’interno del costo massimo previsto di 2.400 euro per kW. Volevo sapere se posso detrarre il costo del ponteggio necessario per l’installazione in sicurezza, e per il rifacimento della parte del tetto interessata dai lavori, che mi è stato richiesto dall’installatore per prevenire possibili infiltrazioni dovute alla posa dell’impianto.
In caso di risposta positiva, queste spese vanno calcolate nel massimale di 2.400 euro/ kW o nel massimale di 48.000 euro previsto per l’impianto fotovoltaico?
G. C. - MILANO
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 24/ E/ 2020, al paragrafo 5, « la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus... Si tratta, in particolare... degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ( ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi)... » . Il costo del ponteggio indicato nel quesito, pertanto, può rientrare nelle spese connesse e quindi ammesse al superbonus, mentre si nutrono perplessità sulla possibilità di far rientrare nell’intervento di installazione di impianto fotovoltaico – ex articolo 119, comma 5, del Dl 34/ 2020 – anche quelle di rifacimento di parte del tetto, occorrendo, a questo fine, la valutazione di un tecnico. Peraltro, si potrebbe valutare se il rifacimento di parte del tetto possa invece rientrare nell’intervento di cappotto termico ex lettera a, comma 1, dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020, sussistendone tutti i relativi presupposti ( tra cui quello per il quale l’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio).
In ogni caso, tutte le spese agevolabili ( anche quelle connesse) devono sottostare a un doppio limite: infatti, l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolata al 110% sulla spesa massima di 48mila euro, ma comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto e, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa citato è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale ( articolo 119, comma 5, del Dl 34/ 2020).