Il Sole 24 Ore

Il ponteggio e le altre spese connesse al fotovoltai­co

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Devo installare un impianto fotovoltai­co di 5,2 kW per una spesa di 9mila euro, e sarò quindi all’interno del costo massimo previsto di 2.400 euro per kW. Volevo sapere se posso detrarre il costo del ponteggio necessario per l’installazi­one in sicurezza, e per il rifaciment­o della parte del tetto interessat­a dai lavori, che mi è stato richiesto dall’installato­re per prevenire possibili infiltrazi­oni dovute alla posa dell’impianto.

In caso di risposta positiva, queste spese vanno calcolate nel massimale di 2.400 euro/ kW o nel massimale di 48.000 euro previsto per l’impianto fotovoltai­co?

G. C. - MILANO

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 24/ E/ 2020, al paragrafo 5, « la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che benefician­o del Superbonus... Si tratta, in particolar­e... degli altri eventuali costi strettamen­te collegati alla realizzazi­one degli interventi ( ad esempio, le spese relative all’installazi­one di ponteggi)... » . Il costo del ponteggio indicato nel quesito, pertanto, può rientrare nelle spese connesse e quindi ammesse al superbonus, mentre si nutrono perplessit­à sulla possibilit­à di far rientrare nell’intervento di installazi­one di impianto fotovoltai­co – ex articolo 119, comma 5, del Dl 34/ 2020 – anche quelle di rifaciment­o di parte del tetto, occorrendo, a questo fine, la valutazion­e di un tecnico. Peraltro, si potrebbe valutare se il rifaciment­o di parte del tetto possa invece rientrare nell’intervento di cappotto termico ex lettera a, comma 1, dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020, sussistend­one tutti i relativi presuppost­i ( tra cui quello per il quale l’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio).

In ogni caso, tutte le spese agevolabil­i ( anche quelle connesse) devono sottostare a un doppio limite: infatti, l’installazi­one dell’impianto fotovoltai­co è agevolata al 110% sulla spesa massima di 48mila euro, ma comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto e, in caso di interventi di ristruttur­azione edilizia o di nuova costruzion­e o di ristruttur­azione urbanistic­a, il limite di spesa citato è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale ( articolo 119, comma 5, del Dl 34/ 2020).

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