Opere in edilizia libera senza l’asseverazione e il visto
Per lavori di manutenzione straordinaria è stata presentata Cila ( comunicazione di inizio lavori asseverata) al Comune in cui si trova l’immobile oggetto di intervento.
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge 234/ 2021 ( di Bilancio per il 2022), in merito alla non necessarietà dell’asseverazione sulla congruità dei prezzi per gli interventi rientranti in edilizia libera, se un intervento è classificabile come tale, il fatto che sia stata presentata la Cila implica che l’asseverazione di congruità debba comunque essere redatta?
M. C. - PESCARA
Anche se è stata presentata una Cila, o se è stato presentato un altro provvedimento urbanistico, la definizione come intervento di edilizia libera nel regolamento edilizio comunale esenta dall’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità dei costi. Dal 1° gennaio 2022 è prevista l’esclusione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10mila euro, a eccezione di quelli per il bonus facciate ( articolo 1, commi 28– 43, della legge di Bilancio per il 2022).
Con una specifica faq ( risposta a domanda frequente) dell’agenzia delle Entrate, a seguito della manifestazione Telefisco del 27 gennaio 2022, è stato precisato che l’esclusione opera per le comunicazioni relative all’opzione per sconto in fattura/ cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022, anche se i lavori sono stati eseguiti nel 2021.
Se effettivamente l’intervento è di edilizia libera, qualora il provvedimento urbanistico venga presentato e accettato dal Comune, l’esclusione dall’obbligo del visto e dell’asseverazione permane, essendo la stessa stabilita per legge. Pertanto, è la normativa urbanistica che individua oggettivamente gli interventi di edilizia libera per i quali il nuovo obbligo non sussiste.