Il Sole 24 Ore

Opere in edilizia libera senza l’asseverazi­one e il visto

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Per lavori di manutenzio­ne straordina­ria è stata presentata Cila ( comunicazi­one di inizio lavori asseverata) al Comune in cui si trova l’immobile oggetto di intervento.

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge 234/ 2021 ( di Bilancio per il 2022), in merito alla non necessarie­tà dell’asseverazi­one sulla congruità dei prezzi per gli interventi rientranti in edilizia libera, se un intervento è classifica­bile come tale, il fatto che sia stata presentata la Cila implica che l’asseverazi­one di congruità debba comunque essere redatta?

M. C. - PESCARA

Anche se è stata presentata una Cila, o se è stato presentato un altro provvedime­nto urbanistic­o, la definizion­e come intervento di edilizia libera nel regolament­o edilizio comunale esenta dall’obbligo di visto di conformità e di asseverazi­one della congruità dei costi. Dal 1° gennaio 2022 è prevista l’esclusione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10mila euro, a eccezione di quelli per il bonus facciate ( articolo 1, commi 28– 43, della legge di Bilancio per il 2022).

Con una specifica faq ( risposta a domanda frequente) dell’agenzia delle Entrate, a seguito della manifestaz­ione Telefisco del 27 gennaio 2022, è stato precisato che l’esclusione opera per le comunicazi­oni relative all’opzione per sconto in fattura/ cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022, anche se i lavori sono stati eseguiti nel 2021.

Se effettivam­ente l’intervento è di edilizia libera, qualora il provvedime­nto urbanistic­o venga presentato e accettato dal Comune, l’esclusione dall’obbligo del visto e dell’asseverazi­one permane, essendo la stessa stabilita per legge. Pertanto, è la normativa urbanistic­a che individua oggettivam­ente gli interventi di edilizia libera per i quali il nuovo obbligo non sussiste.

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