Il Sole 24 Ore

[ 884][ 416107] Bonus sanificazi­one: utilizzo tardivo mediante integrativ­a

- A CURA DI Stefano Mazzocchi

A un contribuen­te è stato riconosciu­to il credito d’imposta per la sanificazi­one degli ambienti e per l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e, come previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Tale credito d’imposta non è stato indicato nella dichiarazi­one dei redditi per il 2020 e non è stato utilizzato in compensazi­one. Il contribuen­te può ancora fruire del credito utilizzand­olo in compensazi­one oppure l’utilizzo era soggetto a un termine?

P. O. - RAVENNA

Con la circolare 20/ E/ 2020 ( paragrafo 2.4 – Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta), l’agenzia delle Entrate ha precisato che il credito previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 è utilizzabi­le successiva­mente al sostenimen­to delle spese agevolabil­i:

– in compensazi­one ( articolo 17 del Dlgs 241/ 1997); – nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimen­to delle spese ( in alternativ­a, può essere ceduto). L’eventuale credito residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazion­e nella norma, non può essere chiesto a rimborso. L’omessa indicazion­e nel quadro RU del modello dichiarati­vo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è maturato e in quelli successivi ( fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo) non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazio­ne ( risposta 396/ 2021). Per non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazion­e del credito d’imposta nella dichiarazi­one annuale, il contribuen­te deve: – presentare una dichiarazi­one integrativ­a per ciascun periodo d’imposta ancora integrabil­e, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante; – versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista dall’articolo 8, del Dlgs 471/ 1997, fruendo del ravvedimen­to ( circolare 13/ E/ 2017).

Pertanto, nel caso in esame, è possibile utilizzare il credito spettante esclusivam­ente nella dichiarazi­one integrativ­a dei redditi, essendo trascorsi i termini sia per la compensazi­one sia per la cessione a terzi.

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