[ 884][ 416107] Bonus sanificazione: utilizzo tardivo mediante integrativa
A un contribuente è stato riconosciuto il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Tale credito d’imposta non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2020 e non è stato utilizzato in compensazione. Il contribuente può ancora fruire del credito utilizzandolo in compensazione oppure l’utilizzo era soggetto a un termine?
P. O. - RAVENNA
Con la circolare 20/ E/ 2020 ( paragrafo 2.4 – Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta), l’agenzia delle Entrate ha precisato che il credito previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
– in compensazione ( articolo 17 del Dlgs 241/ 1997); – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ( in alternativa, può essere ceduto). L’eventuale credito residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nella norma, non può essere chiesto a rimborso. L’omessa indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è maturato e in quelli successivi ( fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo) non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione ( risposta 396/ 2021). Per non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve: – presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante; – versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista dall’articolo 8, del Dlgs 471/ 1997, fruendo del ravvedimento ( circolare 13/ E/ 2017).
Pertanto, nel caso in esame, è possibile utilizzare il credito spettante esclusivamente nella dichiarazione integrativa dei redditi, essendo trascorsi i termini sia per la compensazione sia per la cessione a terzi.