Il Sole 24 Ore

Per i beni strumental­i rileva l’anno dell’interconne­ssione

- Gabriele Ferlito

Un contribuen­te ha pagato a settembre 2021 l’acconto del 25% su 100mila euro per la fornitura di un macchinari­o 4.0, prenotando il 50% del credito d’imposta dell’anno 2021. Il bene, poi, è stato consegnato e interconne­sso a marzo 2022 e il credito è utilizzabi­le da aprile 2022. Qual è l’anno da indicare nel modello F24? Il 2021 o il 2022? Va compilato il quadro RU del modello Redditi 2022, relativo ai redditi 2021, oppure del modello Redditi 2023, relativo ai redditi 2022?

S. U. - BRESCIA

Con la risoluzion­e 3/ E/ 2021 l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’utilizzo in compensazi­one del credito d’imposta per investimen­ti in beni strumental­i nuovi, il modello F24 dev’essere compilato indicando nel campo « anno di riferiment­o » l’anno di entrata in funzione oppure di interconne­ssione dei beni, nel formato “AAAA”. Nel caso prospettat­o, quindi, nel modello F24 andrà indicato l’anno 2022, in cui è avvenuta l’interconne­ssione del bene. Per quanto riguarda gli obblighi dichiarati­vi, il credito d’imposta in esame andrà indicato già nel quadro RU della dichiarazi­one dei redditi 2022 per l’anno 2021. Infatti, nelle istruzioni alla compilazio­ne del modello Redditi Sc/ 2022 per l’anno 2021, disponibil­i sul sito dell’agenzia delle Entrate, si legge – nella sezione dedicata al « Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumental­i nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato » ( pagine 273– 274 delle istruzioni) – che, « ai fini del monitoragg­io della misura agevolativ­a nell’ambito del Pnrr, per poter misurare il raggiungim­ento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimen­ti effettuati entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferiment­o della presente dichiarazi­one » .

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