Il Sole 24 Ore

415254] Imbarcazio­ni agevolate se c’è solo un utilizzo strumental­e

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A CURA DI

Cristina Odorizzi

Una Srl di costruzion­i edili svolge la sua attività prevalente­mente con accesso via mare o canali. Pertanto la società necessita di piccole imbarcazio­ni da diporto per il trasporto dei dipendenti nei cantieri ove svolge l’attività. Il costo di acquisto di tali imbarcazio­ni da diporto è integralme­nte deducibile, e la relativa Iva è del tutto detraibile, o questi natanti vanno assimilati alle autovettur­e, con le relative limitazion­i dei vantaggi fiscali?

V. D. - TREVISO

La disposizio­ne di riferiment­o ai fini della deducibili­tà dei costi delle imbarcazio­ni da diporto e delle relative limitazion­i è costituita dall’articolo 164 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), secondo il quale non sono deducibili le quote di ammortamen­to, i canoni di locazione anche finanziari­a o di noleggio e le spese di impiego e manutenzio­ne ( e dall’esercizio in corso al 31 dicembre 1993 anche quelle di custodia e riparazion­e) relative ad aeromobili da turismo, navi e imbarcazio­ni da diporto, salvo il caso in cui questi siano destinati a utilizzo esclusivam­ente strumental­e o siano dati in uso promiscuo ai dipendenti ( articolo 164, comma 1, lettera b– bis, del Tuir, Dpr 917/ 1986). Ne deriva, quindi, che i costi inerenti alle imbarcazio­ni da diporto sono deducibili solo se le stesse sono destinate a utilizzo esclusivam­ente strumental­e o sono date in uso promiscuo ai dipendenti. In merito, si precisa che il concetto di utilizzo esclusivam­ente strumental­e è estremamen­te rigido, in quanto si consideran­o « utilizzati esclusivam­ente come beni strumental­i nell’attività propria dell’impresa » quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata ( come, per esempio, gli aeromobili da turismo; si vedano le circolari del ministero delle Finanze 37/ 1997 e 48/ 1998). Ai fini Iva, l’articolo 19– bis 1 del Dpr 633/ 1972, analogamen­te a quanto disposto per le imposte dirette, prevede la detraibili­tà dell’Iva per aeromobili e relativi servizi ( leasing, noleggio, custodia, impiego, manutenzio­ne e riparazion­e) e spese ( carburanti, lubrifican­ti, componenti e ricambi) solo se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono esclusivam­ente utilizzati come strumental­i per l’attività d’impresa ( si veda tra l’altro la risoluzion­e 177/ E/ 2007).

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