415254] Imbarcazioni agevolate se c’è solo un utilizzo strumentale
A CURA DI
Cristina Odorizzi
Una Srl di costruzioni edili svolge la sua attività prevalentemente con accesso via mare o canali. Pertanto la società necessita di piccole imbarcazioni da diporto per il trasporto dei dipendenti nei cantieri ove svolge l’attività. Il costo di acquisto di tali imbarcazioni da diporto è integralmente deducibile, e la relativa Iva è del tutto detraibile, o questi natanti vanno assimilati alle autovetture, con le relative limitazioni dei vantaggi fiscali?
V. D. - TREVISO
La disposizione di riferimento ai fini della deducibilità dei costi delle imbarcazioni da diporto e delle relative limitazioni è costituita dall’articolo 164 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), secondo il quale non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ( e dall’esercizio in corso al 31 dicembre 1993 anche quelle di custodia e riparazione) relative ad aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, salvo il caso in cui questi siano destinati a utilizzo esclusivamente strumentale o siano dati in uso promiscuo ai dipendenti ( articolo 164, comma 1, lettera b– bis, del Tuir, Dpr 917/ 1986). Ne deriva, quindi, che i costi inerenti alle imbarcazioni da diporto sono deducibili solo se le stesse sono destinate a utilizzo esclusivamente strumentale o sono date in uso promiscuo ai dipendenti. In merito, si precisa che il concetto di utilizzo esclusivamente strumentale è estremamente rigido, in quanto si considerano « utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa » quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata ( come, per esempio, gli aeromobili da turismo; si vedano le circolari del ministero delle Finanze 37/ 1997 e 48/ 1998). Ai fini Iva, l’articolo 19– bis 1 del Dpr 633/ 1972, analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, prevede la detraibilità dell’Iva per aeromobili e relativi servizi ( leasing, noleggio, custodia, impiego, manutenzione e riparazione) e spese ( carburanti, lubrificanti, componenti e ricambi) solo se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono esclusivamente utilizzati come strumentali per l’attività d’impresa ( si veda tra l’altro la risoluzione 177/ E/ 2007).