Un’integrativa per recuperare e– fatture scaricate in ritardo
Mi sono accorta che per l’anno 2020 avevo a disposizione delle fatture elettroniche che ho scaricato a marzo 2022. Considerando che ho già trasmesso le dichiarazioni Iva per l’anno 2020 e per il 2021, posso detrarre l’Iva relativa a tali fatture nel 2022? R. G. - SIRACUSA
Come chiarito dalla circolare 1/ E/ 2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinato all’esistenza del duplice requisito dell’effettuazione dell’operazione e del possesso della relativa fattura. Al verificarsi di entrambi i presupposti, il cessionario/ committente può operare, previa registrazione della fattura a norma dell’articolo 25 del Dpr 633/ 1972, la detrazione dell’imposta. Il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti citati, e con riferimento al medesimo anno. Relativamente alla fattura elettronica, si evidenzia che la stessa si considera ricevuta per il cliente – e che il termine a partire dal quale può essere detratta l’Iva decorre – nel momento della consegna del documento dal sistema di interscambio ( Sdi) al destinatario ( data di ricezione da parte del destinatario, indicata nella ricevuta di consegna). Diversamente, nel caso in cui la fattura superi i controlli ma il sistema di interscambio non riesca a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” ( da parte del cliente) della fattura nell’area riservata « Consultazione – Dati rilevanti ai fini Iva » del portale « Fatture e Corrispettivi » ( provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757). Pertanto, in riferimento alle fatture elettroniche d’acquisto relative a operazioni del 2020, di cui la società ha preso visione solo nel marzo 2022, per motivi non collegati allo Sdi, il termine per esercitare il diritto a detrazione è spirato. Tuttavia, la società può recuperare l’imposta non detratta presentando una dichiarazione Iva a favore ( articolo 8, comma 6– bis, del Dpr 322/ 1998).