Il Sole 24 Ore

Un’integrativ­a per recuperare e– fatture scaricate in ritardo

- A CURA DI Anna Abagnale

Mi sono accorta che per l’anno 2020 avevo a disposizio­ne delle fatture elettronic­he che ho scaricato a marzo 2022. Consideran­do che ho già trasmesso le dichiarazi­oni Iva per l’anno 2020 e per il 2021, posso detrarre l’Iva relativa a tali fatture nel 2022? R. G. - SIRACUSA

Come chiarito dalla circolare 1/ E/ 2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinat­o all’esistenza del duplice requisito dell’effettuazi­one dell’operazione e del possesso della relativa fattura. Al verificars­i di entrambi i presuppost­i, il cessionari­o/ committent­e può operare, previa registrazi­one della fattura a norma dell’articolo 25 del Dpr 633/ 1972, la detrazione dell’imposta. Il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presuppost­i citati, e con riferiment­o al medesimo anno. Relativame­nte alla fattura elettronic­a, si evidenzia che la stessa si considera ricevuta per il cliente – e che il termine a partire dal quale può essere detratta l’Iva decorre – nel momento della consegna del documento dal sistema di interscamb­io ( Sdi) al destinatar­io ( data di ricezione da parte del destinatar­io, indicata nella ricevuta di consegna). Diversamen­te, nel caso in cui la fattura superi i controlli ma il sistema di interscamb­io non riesca a consegnarl­a per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarl­a, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” ( da parte del cliente) della fattura nell’area riservata « Consultazi­one – Dati rilevanti ai fini Iva » del portale « Fatture e Corrispett­ivi » ( provvedime­nto del 30 aprile 2018, n. 89757). Pertanto, in riferiment­o alle fatture elettronic­he d’acquisto relative a operazioni del 2020, di cui la società ha preso visione solo nel marzo 2022, per motivi non collegati allo Sdi, il termine per esercitare il diritto a detrazione è spirato. Tuttavia, la società può recuperare l’imposta non detratta presentand­o una dichiarazi­one Iva a favore ( articolo 8, comma 6– bis, del Dpr 322/ 1998).

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