I limiti all’applicazione della clausola « split year »
Dal 1° luglio 2021 un cittadino è residente con la sua famiglia in Svizzera ( e iscritto all’Aire, Anagrafe degli italiani residenti all’estero) in conseguenza dell’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con una società elvetica. L’intero nucleo familiare risulta pertanto, per l’intero anno 2021, fiscalmente residente in Svizzera. Nel periodo 1° gennaio– 30 giugno 2021 lo stesso italiano aveva conseguito, con il precedente datore di lavoro, redditi di lavoro dipendente da una società tedesca. Tenuto conto che la convezione Italia/ Svizzera contro le doppie imposizioni prevede la clausola “split year”, in Svizzera saranno tassati unicamente i redditi qui prodotti con decorrenza 1° luglio 2021. È corretto ritenere che i redditi prodotti in Germania nel periodo 1° gennaio– 30 giugno 2021 non debbano essere riportati nella dichiarazione fiscale in Italia, che sarà presentata solo per dichiarare redditi da locazione? G. V. - GENOVA
Il soggetto non risulta residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta preso in considerazione, e pertanto non si configura una frazione di anno connotata da uno scenario di doppia residenza fiscale, con conseguente applicazione della clausola “split year”, come sarebbe invece avvenuto se il trasferimento di residenza fosse avvenuto dopo il 2 luglio. Il contribuente che lascia l’Italia per la maggior parte del periodo di imposta – a norma dell’articolo 2, comma 2, del Tuir ( Dpr 917/ 1986) – non sarà mai considerato fiscalmente residente. Tale conclusione è confermata dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 471/ 2008. Ne consegue che il reddito prodotto in Germania sconterà unicamente la tassazione ivi prevista e non dovrà essere dichiarato né in Italia né in Svizzera.