Il Sole 24 Ore

I limiti all’applicazio­ne della clausola « split year »

- A CURA DI Fabio Pessina

Dal 1° luglio 2021 un cittadino è residente con la sua famiglia in Svizzera ( e iscritto all’Aire, Anagrafe degli italiani residenti all’estero) in conseguenz­a dell’instaurazi­one di un rapporto di lavoro dipendente con una società elvetica. L’intero nucleo familiare risulta pertanto, per l’intero anno 2021, fiscalment­e residente in Svizzera. Nel periodo 1° gennaio– 30 giugno 2021 lo stesso italiano aveva conseguito, con il precedente datore di lavoro, redditi di lavoro dipendente da una società tedesca. Tenuto conto che la convezione Italia/ Svizzera contro le doppie imposizion­i prevede la clausola “split year”, in Svizzera saranno tassati unicamente i redditi qui prodotti con decorrenza 1° luglio 2021. È corretto ritenere che i redditi prodotti in Germania nel periodo 1° gennaio– 30 giugno 2021 non debbano essere riportati nella dichiarazi­one fiscale in Italia, che sarà presentata solo per dichiarare redditi da locazione? G. V. - GENOVA

Il soggetto non risulta residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta preso in consideraz­ione, e pertanto non si configura una frazione di anno connotata da uno scenario di doppia residenza fiscale, con conseguent­e applicazio­ne della clausola “split year”, come sarebbe invece avvenuto se il trasferime­nto di residenza fosse avvenuto dopo il 2 luglio. Il contribuen­te che lascia l’Italia per la maggior parte del periodo di imposta – a norma dell’articolo 2, comma 2, del Tuir ( Dpr 917/ 1986) – non sarà mai considerat­o fiscalment­e residente. Tale conclusion­e è confermata dalla risoluzion­e dell’agenzia delle Entrate 471/ 2008. Ne consegue che il reddito prodotto in Germania sconterà unicamente la tassazione ivi prevista e non dovrà essere dichiarato né in Italia né in Svizzera.

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