Gli adempimenti che derivano dall’adesione al regime Oss
Con la risposta a interpello 802 del 9 dicembre 2021, l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime Iva One stop shop ( Oss) in merito alla determinazione dei requisiti per chiedere il rimborso/ compensazione dell’Iva trimestrale e all’acquisizione dello status di esportatore abituale. In considerazione di tale risposta, è facoltà del cliente eseguire gli adempimenti disposti dal Dpr 633/ 1972 e attenersi alle agevolazioni previste dal regime Oss, nel caso non si voglia procedere alle dichiarazioni di intento o al rimborso trimestrale, oppure si tratta comunque di adempimenti obbligatori? Nel caso si adempia, per quale motivo si richiede l’emissione di fattura e non il semplice inserimento nel registro dei corrispettivi Iva ( tra l’altro citato proprio dalla risposta dell’Agenzia), visto l’esonero per le vendite a distanza? Il credito che scaturisce dalla dichiarazione Iva è immediatamente compensabile?
M. L. - CASERTA
L’adesione al regime Oss ( One stop shop) non è obbligatoria ma è una scelta del contribuente. Nelle suddette operazioni, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se il cliente non la chiede. Una volta presentata la richiesta da parte del cliente, l’emissione e la relativa contabilizzazione seguono le regole ordinarie previste dalla normativa domestica. In questo caso, le cessioni di beni verso consumatori finali Ue, note come “vendite a distanza”, concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale e non comportano il venire meno dei requisiti per il rimborso/ compensazione dell’Iva trimestrale, a condizione, appunto, che tali operazioni siano contabilizzate e registrate secondo le regole nazionali. Il credito che emerge dalla dichiarazione Iva annuale segue le regole previste per la compensazione, ossia fino a 5mila euro già a decorrere dalla liquidazione del mese di dicembre ( 16 gennaio). L’eventuale credito eccedente i 5mila euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva, sempreché nella dichiarazione sia apposto il visto di conformità oppure venga apposta la sottoscrizione da parte dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.