Il Sole 24 Ore

Gli adempiment­i che derivano dall’adesione al regime Oss

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Con la risposta a interpello 802 del 9 dicembre 2021, l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazion­i sull’incidenza delle operazioni dei soggetti identifica­ti nel regime Iva One stop shop ( Oss) in merito alla determinaz­ione dei requisiti per chiedere il rimborso/ compensazi­one dell’Iva trimestral­e e all’acquisizio­ne dello status di esportator­e abituale. In consideraz­ione di tale risposta, è facoltà del cliente eseguire gli adempiment­i disposti dal Dpr 633/ 1972 e attenersi alle agevolazio­ni previste dal regime Oss, nel caso non si voglia procedere alle dichiarazi­oni di intento o al rimborso trimestral­e, oppure si tratta comunque di adempiment­i obbligator­i? Nel caso si adempia, per quale motivo si richiede l’emissione di fattura e non il semplice inseriment­o nel registro dei corrispett­ivi Iva ( tra l’altro citato proprio dalla risposta dell’Agenzia), visto l’esonero per le vendite a distanza? Il credito che scaturisce dalla dichiarazi­one Iva è immediatam­ente compensabi­le?

M. L. - CASERTA

L’adesione al regime Oss ( One stop shop) non è obbligator­ia ma è una scelta del contribuen­te. Nelle suddette operazioni, l’emissione della fattura non è obbligator­ia, se il cliente non la chiede. Una volta presentata la richiesta da parte del cliente, l’emissione e la relativa contabiliz­zazione seguono le regole ordinarie previste dalla normativa domestica. In questo caso, le cessioni di beni verso consumator­i finali Ue, note come “vendite a distanza”, concorrono alla formazione del plafond dell’esportator­e abituale e non comportano il venire meno dei requisiti per il rimborso/ compensazi­one dell’Iva trimestral­e, a condizione, appunto, che tali operazioni siano contabiliz­zate e registrate secondo le regole nazionali. Il credito che emerge dalla dichiarazi­one Iva annuale segue le regole previste per la compensazi­one, ossia fino a 5mila euro già a decorrere dalla liquidazio­ne del mese di dicembre ( 16 gennaio). L’eventuale credito eccedente i 5mila euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one annuale Iva, sempreché nella dichiarazi­one sia apposto il visto di conformità oppure venga apposta la sottoscriz­ione da parte dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

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