Aiuti di Stato, le sanzioni per la mancata indicazione
In seguito all’emergenza Covid, un’agenzia di assicurazioni, strutturata in società in nome collettivo, ha fruito dell’esenzione dal pagamento del saldo Irap per l’esercizio 2019, che si sarebbe dovuto corrispondere nel maggio 2020.
Nella dichiarazione Irap 2020, relativa ai redditi 2019, non è stata compilata la sezione XVIII relativa agli aiuti di Stato.
Poiché la regolarizzazione può avvenire presentando una dichiarazione integrativa, vorrei sapere come quest’ultima andrà compilata e qual è la sanzione da applicare.
T. C. - MILANO
Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 25/ E/ 2020, e ribadito poi con la risoluzione 58/ E/ 2021, i contribuenti che, fruendo dell’esonero ex articolo 24 del Dl 34/ 2020, non hanno versato il saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello Irap 2020, al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato e/ o de minimis, fruibili in base all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico 115/ 2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tuttavia, la medesima risoluzione 58/ E/ 2021 ha chiarito che l’omessa compilazione del prospetto è sanabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2mila euro prevista per la dichiarazione inesatta dall’articolo 8 del Dlgs 471/ 1997, potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso.
Pertanto, nel caso del quesito, occorrerà presentare una dichiarazione Irap 2020 integrativa, indicando “dichiarazione integrativa” nel frontespizio e riportando tutti i dati della dichiarazione originale e compilando il rigo IS201.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, andrà poi versata, mediante modello F24, la sanzione fissa di 250 euro, in misura ridotta a seconda di quando la dichiarazione integrativa sarà trasmessa.