La cancellazione dalla Cciaa non pregiudica i « sostegni »
Una Snc ha cessato l’attività di minimarket nel mese di giugno 2020 con relativa comunicazione alla Camera di commercio competente. La società non è stata sciolta né messa in liquidazione, e ha mantenuto attiva la partita Iva per completare l’acquisto di un immobile tramite un contratto di leasing stipulato nel 2006. L’immobile è stato riscattato a novembre del 2021 e venduto nei primi giorni di gennaio 2022. Nel 2021 la società ha chiesto e ottenuto il contributo “sostegni” ex Dl 41/ 2021 e poi il contributo “sostegni” automatico ex Dl 73/ 2021. Ne aveva diritto anche se alla data del 23 marzo 2021 risultava inattiva alla Camera di commercio?
C. Z. - BERGAMO
La risposta è positiva.
L’articolo 1 del Dl 41/ 2021 ( decreto Sostegni) prevede, come uniche condizioni soggettive per accedere al contributo a fondo perduto concesso dal Dl stesso, che i soggetti titolari di partita Iva siano residenti o stabiliti in Italia, che non abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e che non abbiano avviato l’attività dal 24 marzo 2021 ( il contributo a fondo perduto del Dl 73/ 2021 consegue in maniera automatica al contributo “sostegni”, pertanto non occorre verificare il rispetto di ulteriori requisiti). Come risulta dalla Guida al contributo Sostegni pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate, per determinare la data di cessazione dell’attività si fa riferimento alla cessazione della partita Iva. Pertanto, nel caso descritto dal quesito, dato che al 23 marzo 2021 la partita Iva della società era ancora attiva, i contributi sono stati fruiti legittimamente, non rilevando la sola cancellazione della Snc dal registro delle imprese.