Il Sole 24 Ore

Così la conferitar­ia utilizza il credito Iva della conferente

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Sono il titolare una ditta individual­e che ha conferito l’azienda a una società di persone costituita il 1° gennaio 2022.

La ditta individual­e, al 31 dicembre 2021, ha un credito Iva che vorrebbe in parte chiedere a rimborso e in parte conferire nella nuova società. Come dovrà procedere la nuova società, nel 2022, per compensare il credito conferito?

M. L. - CUNEO

Con la risoluzion­e 371/ E/ 2007 e, ancora, con le risoluzion­i del ministero delle Finanze 93/ 1998, 391031/ 1983, 353455/ 1983 e 331114/ 1981, l’amministra­zione finanziari­a ha riconosciu­to, nel caso di conferimen­to di azienda, il subentro del soggetto conferitar­io ( che, nel caso prospettat­o, è la società di persone neo– costituita) in tutti i rapporti giuridici del compendio aziendale conferito, e anche in tutta la situazione attiva e passiva afferente al rapporto Iva. Il subentro, pertanto, si deve ritenere esteso al credito Iva relativo all’azienda conferita, salvo che nell’atto di conferimen­to le parti non abbiano stabilito diversamen­te. Questo principio è pacifico anche in giurisprud­enza, ove è stato sancito, da un lato, che il conferente ( nel caso prospettat­o, la ditta individual­e) non ha diritto per chiedere il rimborso, spettando questo al conferitar­io ( tra le altre, Commission­e tributaria provincial­e Milano, sentenza 1588/ 26/ 2015; Corte di Cassazione, sentenze 23044/ 2012, 8644/ 2009, 6578/ 2008), e, dall’altro lato, che il conferitar­io può compensare il credito derivante dal conferimen­to, non essendo fondata la tesi in ragione della quale il credito dovrebbe necessaria­mente essere chiesto a rimborso. Ne consegue, dunque, che la ditta individual­e conferente potrà scegliere di conferire per intero il credito Iva alla nuova società o, in alternativ­a, di non conferirlo ma di chiederlo a rimborso.

Ove scegliesse di conferirlo, l’intero credito maturato in capo alla ditta individual­e conferente, e nel quale è subentrata la società conferitar­ia, potrà essere utilizzato in compensazi­one da quest’ultima con le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 10 del Dl 78/ 2009. Inoltre, come precisato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 286/ E/ 2009, ai fini dell’utilizzo in compensazi­one del credito Iva, oltre alla compilazio­ne del quadro VL della dichiarazi­one Iva, la società conferitar­ia dovrà compilare il modello F24 adottando le modalità previste quando si utilizzano in compensazi­one crediti maturati in capo ad altri soggetti, ossia indicando: – nella sezione “Contribuen­te” il codice fiscale e i dati anagrafici e domiciliar­i della società conferitar­ia; – nel campo “Codice fiscale del coobbligat­o, erede, genitore, tutore o curatore fallimenta­re” il codice fiscale del soggetto conferente;

– il codice identifica­tivo “62”, denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito”.

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