Così la conferitaria utilizza il credito Iva della conferente
Sono il titolare una ditta individuale che ha conferito l’azienda a una società di persone costituita il 1° gennaio 2022.
La ditta individuale, al 31 dicembre 2021, ha un credito Iva che vorrebbe in parte chiedere a rimborso e in parte conferire nella nuova società. Come dovrà procedere la nuova società, nel 2022, per compensare il credito conferito?
M. L. - CUNEO
Con la risoluzione 371/ E/ 2007 e, ancora, con le risoluzioni del ministero delle Finanze 93/ 1998, 391031/ 1983, 353455/ 1983 e 331114/ 1981, l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto, nel caso di conferimento di azienda, il subentro del soggetto conferitario ( che, nel caso prospettato, è la società di persone neo– costituita) in tutti i rapporti giuridici del compendio aziendale conferito, e anche in tutta la situazione attiva e passiva afferente al rapporto Iva. Il subentro, pertanto, si deve ritenere esteso al credito Iva relativo all’azienda conferita, salvo che nell’atto di conferimento le parti non abbiano stabilito diversamente. Questo principio è pacifico anche in giurisprudenza, ove è stato sancito, da un lato, che il conferente ( nel caso prospettato, la ditta individuale) non ha diritto per chiedere il rimborso, spettando questo al conferitario ( tra le altre, Commissione tributaria provinciale Milano, sentenza 1588/ 26/ 2015; Corte di Cassazione, sentenze 23044/ 2012, 8644/ 2009, 6578/ 2008), e, dall’altro lato, che il conferitario può compensare il credito derivante dal conferimento, non essendo fondata la tesi in ragione della quale il credito dovrebbe necessariamente essere chiesto a rimborso. Ne consegue, dunque, che la ditta individuale conferente potrà scegliere di conferire per intero il credito Iva alla nuova società o, in alternativa, di non conferirlo ma di chiederlo a rimborso.
Ove scegliesse di conferirlo, l’intero credito maturato in capo alla ditta individuale conferente, e nel quale è subentrata la società conferitaria, potrà essere utilizzato in compensazione da quest’ultima con le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 10 del Dl 78/ 2009. Inoltre, come precisato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 286/ E/ 2009, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito Iva, oltre alla compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva, la società conferitaria dovrà compilare il modello F24 adottando le modalità previste quando si utilizzano in compensazione crediti maturati in capo ad altri soggetti, ossia indicando: – nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici e domiciliari della società conferitaria; – nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto conferente;
– il codice identificativo “62”, denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito”.