Il contributo dello sponsor dev’essere fatturato dalla Ssd
In vista di una manifestazione sportiva che rientra nella propria attività istituzionale, una società sportiva dilettantistica ( Ssd), che ha optato per il regime agevolato ex legge 398/ 1991, chiede, a un soggetto privato ( non persona fisica) un contributo liberale per l’organizzazione della manifestazione stessa. Al soggetto che eroga il contributo verrà data visibilità mediante accostamento del marchio alla manifestazione. Come deve trattare questo contributo la società sportiva dilettantistica? Potrebbe configurarsi una sponsorizzazione – considerata la visibilità, mediante striscioni, tabelloni eccetera, data al soggetto erogante il contributo – oppure può considerarsi prevalente la liberalità? La Ssd dovrà emettere fattura?
M. C. - TREVISO
Premesso che l’erogazione liberale, il contributo libero o la cosiddetta offerta libera sono tali solo se in contropartita per il ricevente non è prevista alcuna prestazione, si deve rilevare che, a fronte di pubblicità, non potrà mai ipotizzarsi un’erogazione liberale. Trattandosi, infatti, di un evento sportivo realizzato con il contributo di un terzo ( diverso da persona fisica), che, in cambio del contributo, vede esposti striscioni pubblicitari e tabelloni con il proprio marchio, si evidenzia inequivocabilmente la realizzazione di un’attività commerciale di pubblicità all’interno della manifestazione. La pubblicità, realizzata attraverso la reclamizzazione del marchio di chi eroga il contributo su striscioni pubblicitari e altri spazi all’interno dell’area in cui si svolge la manifestazione, rappresenta infatti un tipico esempio di tale attività commerciale. In questo contesto sono necessarie la redazione di un contratto per prestazione pubblicitaria e l’emissione di fattura soggetta a Iva ad aliquota ordinaria per l’importo ricevuto.