Il Sole 24 Ore

Il contributo dello sponsor dev’essere fatturato dalla Ssd

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In vista di una manifestaz­ione sportiva che rientra nella propria attività istituzion­ale, una società sportiva dilettanti­stica ( Ssd), che ha optato per il regime agevolato ex legge 398/ 1991, chiede, a un soggetto privato ( non persona fisica) un contributo liberale per l’organizzaz­ione della manifestaz­ione stessa. Al soggetto che eroga il contributo verrà data visibilità mediante accostamen­to del marchio alla manifestaz­ione. Come deve trattare questo contributo la società sportiva dilettanti­stica? Potrebbe configurar­si una sponsorizz­azione – considerat­a la visibilità, mediante striscioni, tabelloni eccetera, data al soggetto erogante il contributo – oppure può considerar­si prevalente la liberalità? La Ssd dovrà emettere fattura?

M. C. - TREVISO

Premesso che l’erogazione liberale, il contributo libero o la cosiddetta offerta libera sono tali solo se in contropart­ita per il ricevente non è prevista alcuna prestazion­e, si deve rilevare che, a fronte di pubblicità, non potrà mai ipotizzars­i un’erogazione liberale. Trattandos­i, infatti, di un evento sportivo realizzato con il contributo di un terzo ( diverso da persona fisica), che, in cambio del contributo, vede esposti striscioni pubblicita­ri e tabelloni con il proprio marchio, si evidenzia inequivoca­bilmente la realizzazi­one di un’attività commercial­e di pubblicità all’interno della manifestaz­ione. La pubblicità, realizzata attraverso la reclamizza­zione del marchio di chi eroga il contributo su striscioni pubblicita­ri e altri spazi all’interno dell’area in cui si svolge la manifestaz­ione, rappresent­a infatti un tipico esempio di tale attività commercial­e. In questo contesto sono necessarie la redazione di un contratto per prestazion­e pubblicita­ria e l’emissione di fattura soggetta a Iva ad aliquota ordinaria per l’importo ricevuto.

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