Così l’ente non riconosciuto dichiara i redditi commerciali
Un’associazione non riconosciuta ha optato nel 2019 per il regime della legge 398/ 1991, compilando il quadro VO per esercitare l’opzione, e ha tenuto una contabilità per cassa fino al 2020, compilando il quadro RG del modello redditi Enc ( Enti non commmerciali). Dal 2021 ha istituito, solo ai fini contabili, una contabilità di tipo ordinario per l’attività istituzionale, mantenendo separatamente il registro Iva per liquidare l’Iva al 50% sulle entrate di natura commerciale. In sede di dichiarazione dei redditi, l’associazione continuerà a compilare il quadro RG dedicato ai contribuenti con regimi agevolati anche per il 2021 e applicherà la forfettizzazione del 3% dei ricavi, non essendo vincolante la tenuta della contabilità istituzionale in forma “ordinaria”. È corretta la procedura indicata?
G. A. - LECCO
La risposta è positiva.
Premesso che – come confermato dall’agenzia delle Entrate il 27 gennaio 2022 in occasione di Telefisco – la legge 398/ 1991 rimane ancora in vigore per il 2022, e che gli enti non commerciali, che svolgono regolarmente attività commerciali, sono obbligati a tenere contabilità separata a norma dell’articolo 144 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), si deve evidenziare che gli stessi, per quanto riguarda l’attività commerciale, possono optare per il regime previsto dalla legge 398/ 1991. L’opzione è vincolante per cinque anni, fatta eccezione per l’ipotesi del passaggio al regime ordinario a seguito del superamento, nel periodo d’imposta, del limite di 400mila euro di proventi. Per quanto riguarda le imposte dirette, quindi, il reddito imponibile si forma avendo riguardo ai proventi derivanti dall’attività commerciale. Ne segue che il tipo di contabilità tenuta per l’attività istituzionale, proprio a seguito dell’obbligo di separazione contabile, non influenza le procedure fiscali e dichiarative seguite finora dall’associazione, che quindi potranno continuare come tali.