Il Sole 24 Ore

Daniele Ciuti La difformità edilizia taciuta non sempre rende nullo l’atto

- A CURA DI

Ho comprato una casa nel 2005 e oggi ho scoperto che c’è una richiesta di sanatoria in corso, perché la casa è stata costruita ( nel 1995) in modo difforme dalla concession­e edilizia. Tale sanatoria è ancora da definire. Non sono stato mai informato di questa situazione e nell’atto non c’è alcun riferiment­o a tale sanatoria; anzi, il venditore aveva dichiarato che l’immobile era immune da vizi. È possibile annullare l’atto e ottenere il rimborso di quanto pagato?

C. M. - BENEVENTO

L’articolo 40, comma 2, della legge 47/ 1985 dispone la nullità degli atti fra vivi di trasferime­nti di diritti reali ( come la proprietà) di immobili, costruiti successiva­mente al 17 marzo 1985, se non risultano, per dichiarazi­one dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, oppure della richiesta di regolarizz­azione delle difformità costruttiv­e ( Tribunale di Padova, 16 luglio 2018).

Tuttavia, per evoluzione interpreta­tiva e giurisprud­enziale, sono esclusi gli abusi di minore gravità, che possono determinar­e sanzioni di altro genere ma non incidono sulla validità dell’attività negoziale. In altre parole, è ammessa la vendita di un immobile con difformità urbanistic­he, purché questo possa mantenere l’attuale stato di fatto. In linea di massima è quindi possibile stipulare l’atto di compravend­ita con la sanatoria in corso, purché gli estremi e lo stato del condono siano correttame­nte e compiutame­nte dichiarati dal venditore e riportati nell’atto. In merito è opportuno precisare che la commerciab­ilità, cioè la possibilit­à di stipulare il negozio traslativo, non coincide con la legittimit­à dell’immobile, considerat­o che il procedimen­to di sanatoria non si è concluso con un provvedime­nto espresso di concession­e o diniego. Il “condono” si può concludere anche con l’accoglimen­to per silenzio– assenso, per decorrenza dei termini legali, purché siano stati soddisfatt­i tutti i requisiti previsti dalla legge e l’eventuale richiesta da parte del Comune di integrazio­ne documental­e. Se le dichiarazi­oni sulle condizioni del bene compravend­uto al momento del rogito spettano al venditore, è buona regola di prudenza per l’acquirente accertarsi autonomame­nte della situazione prima dell’atto, con un tecnico di propria fiducia, o affidare al notaio l’indagine sulla regolarità urbanistic­a e catastale del bene oggetto di compravend­ita. La difformità può essere fatta valere dall’acquirente nei confronti del venditore a norma dell’articolo 1489 del Codice civile, come onere o diritto reale non apparente gravante sulla cosa, che ne diminuisco­no il libero godimento e non sono stati dichiarati in contratto.

La relativa azione si prescrive nel termine ordinario decennale ed è esclusa se il compratore era edotto della difformità al momento dell’acquisto, oppure non ha assunto – deliberata­mente o per negligenza – le necessarie informazio­ni sulla sussistenz­a del titolo edilizio.

Nell’ambito di tali princìpi di carattere generale, e solo dopo la valutazion­e delle circostanz­e specifiche del caso prospettat­o, è quindi possibile valutare se l’atto di compravend­ita può essere dichiarato nullo.

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