Decisione sulla sanatoria: non c’è termine perentorio
A quanto risulta, un Comune sta per bocciare una domanda di condono edilizio ex legge 47/ 1985, inoltrata il 31 dicembre 1986, con la motivazione – ricavata da una vecchia aerofotogrammetria – che il manufatto sarebbe stato edificato dopo il 1° ottobre 1983. Si fa presente che a suo tempo fu versata l’intera oblazione autoliquidata e che la pratica è stata integrata in tutte le sue parti. Si chiede: a) se il Comune può bocciare una pratica di condono edilizio a distanza di tanti anni; b) se, dopo la notifica della bocciatura e l’invio dell’ordinanza di demolizione, è possibile ripresentare la pratica a norma del comma 10– bis dell’articolo 39 della legge 724/ 1994.
V. P. - NAPOLI
La risposta alla prima domanda è affermativa. Né la legge 47/ 1985 ( « Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico– edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie » ) né la normativa successiva emanata in materia di sanatoria degli abusi edilizi ( compresa la legge 724/ 1994) prevedono un termine perentorio entro cui il Comune sia obbligato a decidere in relazione alla domanda di sanatoria presentata, a parte l’ipotesi del silenzio– assenso ( previsto da tutti e tre i condoni che si sono succeduti nel tempo), che però, viste le informazioni contenute nel quesito, non pare possa dirsi intervenuto nel caso di specie. La risposta alla seconda domanda è invece negativa. Se è pur vero che, a norma dell’articolo 39, comma 10– bis, della legge 724/ 1994, per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987, sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della legge 724/ 1994, tuttavia tale domanda – secondo l’articolo 2, comma 38, della legge 662/ 1996 – andava presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge 662/ 1996 e, pertanto, tale possibilità è ormai da parecchio tempo preclusa.