Il Sole 24 Ore

[ 914][ 414471] Garanzie, il reddito « vale » più di un immobile posseduto

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Devo chiedere un mutuo, ma dalle prime informazio­ni raccolte mi sembra che gli unici riferiment­i che contano siano il mio reddito e il valore della casa da acquistare. Perché, in sostanza, si attribuisc­e un’importanza molto minore al fatto che io possiedo già un altro immobile e che sarei disposto a ipotecarlo?

N. P. - VENEZIA

Ogni volta che una banca deve concedere un mutuo, si effettua una serie di consideraz­ioni, orientate a valutare l’indice di rischio che dovrà essere assunto dall’istituto di credito. Sotto questo profilo la stabilità del reddito del richiedent­e assume maggiore importanza rispetto al possesso, da parte del medesimo, di altri immobili che possono essere assoggetta­ti a ipoteca volontaria. In caso di insolvenza del debitore, infatti, per l’istituto di credito è più facile e meno costoso procedere al pignoramen­to di uno stipendio piuttosto che al pignoramen­to di un bene immobile, tanto più che il prezzo che si può ricavare al termine di un’asta immobiliar­e è generalmen­te più basso del prezzo di mercato. nucleo familiare a sè stante? Le banche, anche per persone di 30 anni, che vivono ancora in famiglia ma vogliono approfitta­re del bonus under 36 per acquistare la prima casa, chiedono l’Isee cumulativo di tutti i membri della famiglia e questo fa spesso superare il limite dei 40mila euro, anche se il giovane ha un reddito nettamente inferiore.

E. R. - ANCONA

Se il giovane vive ancora in famiglia non può formare un nucleo familiare autonomo. In merito all’Isee ( indicatore della situazione economica equivalent­e), si precisa che per “nucleo familiare” s’intende quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazi­one della dichiarazi­one sostitutiv­a unica ( Dsu) e che “familiari a carico” ex articolo 12 del Tuir ( Dpr 917/ 1986) sono i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessiv­o uguale o inferiore a 2.840,51 euro ( al lordo degli oneri deducibili), come pure sono considerat­i fiscalment­e a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessiv­o uguale o inferiore a 4mila euro ( sempre al lordo degli oneri deducibili). Pertanto, nel caso in cui l’Isee sia superiore al limite di 40mila euro, il giovane di età inferiore ai 36 anni non può fruire della garanzia pubblica concedibil­e dal Fondo prima casa all’ 80% della quota capitale del mutuo ( ex articolo 64 del decreto Sostegni– bis, Dl 73/ 2021), il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dalla legge 234/ 2021, di Bilancio per il 2022, ma potrà comunque accedere a un mutuo con garanzia pubblica del 50 per cento, che è rivolto a tutti i cittadini indipenden­temente dalla composizio­ne familiare e dall’età ( articolo 1, comma 48, lettera c, della legge 147/ 2013, di Stabilità 2014).

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