Il Sole 24 Ore

I contributi alla separata

Dipendono dall’attività

- A CURA DI

Pietro Gremigni

Alcuni contribuen­ti in regime forfettari­o svolgono come attività principale quella di centro elaborazio­ne dati contabili ( codice Ateco 63.11.11) e non sono iscritti alla gestione separata Inps. Vi si dovranno però iscrivere poiché ora intendono iniziare a svolgere un’attività compresa tra quelle con codice Ateco 69.20.13. I contributi all’Inps gestione separata andranno pagati solo sul reddito derivante da attività legate al codice Ateco 69.20.13? M. D. - SALERNO

Il codice di attività Ateco 69.20.13 contraddis­tingue i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministra­zione, contabilit­à e tributi. Si tratta pertanto di un’attività profession­ale che, se non inquadrata in profession­i regolament­ate in ordini specifici, obbliga a versare i relativi contributi calcolati sul reddito profession­ale alla gestione separata. In tale gestione affluiscon­o i contributi legati anche ad altre attività profession­ali o a rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va tipica oppure atipica.

Venendo nello specifico al quesito, si tratta di valutare il tipo di attività svolta nei centro di elaborazio­ne dei dati:

– se si tratta di una semplice attività consulenzi­ale esterna, di supporto, è anch’essa attività profession­ale e i contributi devono versarsi in gestione separata;

– se si tratta di un’attività societaria, svolta cioè in qualità di soci lavoratori, comporterà l’assoggetta­mento dei contributi alle gestioni artigiani o commercian­ti, a seconda che si tratti di una semplice elaborazio­ne dati ( artigiani) oppure di prestazion­i più complesse di servizi di vario genere ( commercian­ti).

Si veda, in proposito, il messaggio Inps 18413/ 2013.

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