I contributi alla separata
Dipendono dall’attività
Pietro Gremigni
Alcuni contribuenti in regime forfettario svolgono come attività principale quella di centro elaborazione dati contabili ( codice Ateco 63.11.11) e non sono iscritti alla gestione separata Inps. Vi si dovranno però iscrivere poiché ora intendono iniziare a svolgere un’attività compresa tra quelle con codice Ateco 69.20.13. I contributi all’Inps gestione separata andranno pagati solo sul reddito derivante da attività legate al codice Ateco 69.20.13? M. D. - SALERNO
Il codice di attività Ateco 69.20.13 contraddistingue i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Si tratta pertanto di un’attività professionale che, se non inquadrata in professioni regolamentate in ordini specifici, obbliga a versare i relativi contributi calcolati sul reddito professionale alla gestione separata. In tale gestione affluiscono i contributi legati anche ad altre attività professionali o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipica oppure atipica.
Venendo nello specifico al quesito, si tratta di valutare il tipo di attività svolta nei centro di elaborazione dei dati:
– se si tratta di una semplice attività consulenziale esterna, di supporto, è anch’essa attività professionale e i contributi devono versarsi in gestione separata;
– se si tratta di un’attività societaria, svolta cioè in qualità di soci lavoratori, comporterà l’assoggettamento dei contributi alle gestioni artigiani o commercianti, a seconda che si tratti di una semplice elaborazione dati ( artigiani) oppure di prestazioni più complesse di servizi di vario genere ( commercianti).
Si veda, in proposito, il messaggio Inps 18413/ 2013.