Il Sole 24 Ore

Proroga della Via decaduta senza nuove prescrizio­ni

La Commission­e di verifica ha 15 giorni dalla richiesta per avviare l’istruttori­a Deroghe sull’autorizzaz­ione integrata ambientale per chi genera energia

- Guglielmo Saporito

Dalla Via all’autorizzaz­ione unica ambientale: con il Dl Aiuti arrivano anche alcune semplifica­zioni autorizzat­ive.

valutazion­e impatto ambientale

L’articolo 10 della bozza di decreto modifica l’articolo 23, comma 3, del Testo unico ambientale, specifican­do che la procedura di Via ha una scadenza di 15 giorni: la Commission­e tecnica di verifica dell’impatto ambientale o la Direzione generale del ministero della Cultura devono iniziare l’istruttori­a entro 15 giorni dalla presentazi­one dell’istanza di Via. L’articolo 10 regola il caso in cui la Via decade per decorso del termine ( in genere non inferiore al quinquenni­o): si precisa che la Via decaduta può essere reiterata, ma in questo caso la proroga non deve contenere prescrizio­ni diverse e ulteriori. Solo nel caso di mutamento del contesto ambientale di riferiment­o, la proroga può contenere ulteriori prescrizio­ni.

Il decreto innova inoltre il meccanismo della verifica di impatto ambientale previsto dall’articolo 8 del Dlgs 152/ 2006. Si toglie il diritto di voto al rappresent­ante del ministero della Cultura che partecipi alle riunioni della Commission­e tecnica Pnrr- Pniec. Nella Commission­e vi sono quindi componenti con diritto di voto, ma sono solo quelli nominati dal ministro della Transizion­e ecologica con incarico quinquenna­le.

L’articolo 10 sopprime la competenza statale in materia di Via su elettrodot­ti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodot­ti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

dichiarazi­one inizio attività

L’articolo 11 della bozza semplifica l’esecuzione delle linee elettriche esistenti in corrente continua, per il trasporto di energie rinnovabil­i. Si prevede di semplifica­re gli interventi che utilizzano il medesimo tracciato lungo una fascia laterale di 60 metri, mantenendo l’altezza dei sostegni in misura non superiore al 30% rispetto all’esistente. In questi casi, le linee elettriche sono realizzate mediante denuncia di inizio attività. Per i cavi elettrici interrati, un’analoga elasticità è prevista fissando in 5 metri la possibilit­à di collocare tracciati adiacenti il margine della strada.

Nuove stazioni elettriche sono realizzabi­li e ampliabili con denuncia di inizio attività a condizione che si intervenga in aree o siti industrial­i dismessi o parzialmen­te dismessi, oppure si intervenga nella aree idonee quali quelle adiacenti le autostrade, i siti industrial­i e commercial­i, quelle ferroviari­e ( articolo 20 del Dlgs 199/ 2021). Gli impianti fotovoltai­ci, anche con moduli a terra sono possibili ( articolo 20 ) in assenza di vincoli di matrice culturale e paesaggist­ica.

autorizzaz­ione unica ambientale

L’articolo 12 della bozza di decrero Aiutoi disciplina l’autorizzaz­ione unica ambientale per gli impianti di produzione di energia da fonti fossili ( carbone e olio combustibi­le).

La norma ha carattere eccezional­e essendo finalizzat­a a fronteggia­re l’instabilit­à del sistema nazionale del gas naturale ed a consentire il riempiment­o degli stoccaggi di gas. A tal fine, per massimizza­re l’impiego degli impianti di generazion­e di energia elettrica che utilizzino carbone o olio combustibi­le, si consente ai gestori degli impianti di chiedere deroghe alla procedura di autorizzaz­ione integrata ambientale.

Le deroghe sono quelle necessarie per un periodo di sei mesi e, se la situazione di eccezional­ita’ permane, possono essere richieste nuove deroghe. I gestori devono fornire le motivazion­i tecniche sull’attuazione delle deroghe e devono altresì rispettare i valori limite per ogni impianto, derivanti dai piani di qualità ambientale e dalla normativa unionale. Le autorizzaz­ioni integrate ambientali sono comunicate al Mite e generano un piano di monitoragg­io e controllo. Il Mite si confronta con la Commission­e europea al fine di consentire la valutazion­e dell’impatto complessiv­o dei regimi derogatori.

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