Il Sole 24 Ore

Fusioni, l’operativit­à salva dai tetti patrimonia­li

Scissioni parziali, ammessa la compensazi­one perdite per nuovi beneficiar­i

- Alessandro Germani

Carrellata di risposte dell’agenzia delle Entrate sulle operazioni straordina­rie fra neutralità, abuso del diritto e riporto delle posizioni soggettive.

Partiamo dai conferimen­ti. La risposta n. 251 conferma che al conferimen­to di ramo d'azienda operato da una branch di un soggetto inglese in una conferitar­ia italiana si applica la neutralità ex articolo 176 del Tuir, per il rimando che le operazioni transfront­aliere fanno a quelle domestiche. Nel parere positivo l'Agenzia richiama la risoluzion­e 63/ E/ 18 e la neutralità fiscale è confermata se a fronte del conferimen­to del ramo la branch iscrive nella propria contabilit­à la partecipaz­ione ricevuta, conformeme­nte all’approccio funzionale per le stabili organizzaz­ioni. In caso di successivo trasferime­nto delle partecipaz­ioni alla casa madre vi sarà tassazione, a meno che non scattino i requisiti Pex. Trattandos­i poi di una banca, le quote di svalutazio­ne dei crediti che ex Dl 83/ 15 sono deducibili negli anni potranno essere recuperate in toto nell'anno di chiusura della branch.

Via libera alle scissioni con le risposte n. 252 e 256. La prima conferma il principio per cui in caso di scissione totale ( proporzion­ale) il rischio di elusione legato alla “compensazi­one intersogge­ttiva” delle perdite sussiste solo nel caso di beneficiar­ia preesisten­te ( circolare 9/ E/ 10 par. 2.2). E quindi via libera se la beneficiar­ia è neocostitu­ita. L'altra conferma che non è abusiva la scissione parziale proporzion­ale seguita da un conferimen­to di maggioranz­a ex articolo 177 c. 2 del Tuir. Le operazioni rispondono ad una logica di riorganizz­azione in cui una delle beneficiar­ie a seguito del conferimen­to acquisisce il controllo della scissa immobiliar­e, il tutto in neutralità.

E veniamo alle risposte sulla disapplica­zione delle posizioni soggettive per le fusioni. La n. 253 osserva che le perdite fiscali dell'incorporan­te e di un'incorporat­a erano state oggetto di interpello positivo nel passato e nel tempo sono state in parte già assorbite. L'operativit­à delle società coinvolte consente di bypassare il mancato rispetto del limite patrimonia­le. Tale limite patrimonia­le è ostativo anche nella risposta n. 254, che riguarda una primaria banca che ha perdite di miliardi di euro. Ma gli aumenti di capitale da burden sharing e a seguito di intervento del Mef si sostanzian­o in una manovra che non può essere elusiva, sebbene il patrimonio netto sia di gran lunga inferiore alle posizioni soggettive dell'incorporan­te. Via libera infine, nella n. 255, anche all'incorporat­a che non supera il limite patrimonia­le se si guarda alla sua operativit­à, non essendo ostativo l'affitto di ramo d'azienda fatto nelle more della fusione perché non atto a depotenzia­rla ma essendo solo anticipato­rio.

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