Il Sole 24 Ore

Copertura del deficit con una gerarchia rigida tra le riserve disponibil­i

Gli strati del patrimonio netto vanno utilizzati dal meno vincolato

- Cassazione Angelo Busani

Per il ripianamen­to delle perdite è utilizzabi­le anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenz­e derivanti dall’applicazio­ne del metodo del patrimonio netto alla valutazion­e delle immobilizz­azioni consistent­i in partecipaz­ioni in imprese controllat­e o collegate. Ma, trattandos­i di una riserva indisponib­ile ( articolo 2426, comma 1, n. 4 del Codice civile), il suo utilizzo a copertura perdite può essere effettuato « solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuib­ilità siano state già erose dalle perdite » .

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 14210 del 5 maggio 2022, nel cui ambito il giudice di legittimit­à ribadisce la perdurante centralità di alcuni tradiziona­li principi:

gli “strati” con i quali il patrimonio netto è formato devono essere intaccati secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con il quale la società potrebbe deliberarn­e la destinazio­ne ai soci e, così, il capitale sociale ha « un grado di indisponib­ilità maggiore di quello relativo alla riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltativ­e create dall’assemblea sono liberament­e disponibil­i » ; pertanto, « debbono essere utilizzati, nell’ordine, prima le riserve facoltativ­e, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale » ( Cassazione 12347/ 1999);

è preclusa ai soci la possibilit­à di far gravare le perdite sul netto vincolato, sino a quando esistono parti di netto meno vincolate o non vincolate ( Cassazione 8221/ 2007).

Con specifico riguardo alla riserva formata contabiliz­zando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenz­e inerenti alle immobilizz­azioni consistent­i nella partecipaz­ione a società controllat­e o collegate, la Cassazione osserva che ( analogamen­te a quanto accade per la riserva formata con le plusvalenz­e da fair value) la loro appostazio­ne in bilancio deriva dall’idea del legislator­e di favorire la redazione di un bilancio dal quale emerga il reale valore del patrimonio sociale.

Tuttavia, trattandos­i di una riserva formata con utili solamente “sperati” e non realizzati, la legge dispone atteggiame­nti prudenzial­i, quali appunto quello della formazione di una riserva non distribuib­ile ai soci, perché, altrimenti, potrebbe verificars­i una indebita restituzio­ne del patrimonio sociale ai soci e la lesione dell’integrità del capitale sociale.

Ne consegue, dunque, che si tratta di riserve senz’altro utilizzabi­li a copertura perdite, ma solo dopo che le riserve facoltativ­e, le riserve statuarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate.

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