Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni, nel punire lo sforamento si applica il favor rei

Niente sanzioni se si resta nei limiti del Dl 73/ 2021

- Cassazione Dario Deotto Luigi Lovecchio

Si applica il favor rei all’elevazione del “tetto” delle compensazi­oni. Pertanto, se la compensazi­one concretame­nte effettuata è stata rispettosa del nuovo limite, le sanzioni non sono comminabil­i. L’importante precisazio­ne giunge dalla sentenza n. 14795/ 2022, depositata ieri dalla Cassazione che, tuttavia, va confrontat­a con l’ultima pronunci a delle Sezioni unite ( 13145/ 2022) sulleagevo­lazioni prima casa.

La pronuncia di ieri fa anche menzione della recente elevazione a 2 milioni della soglia di compensabi­lità dei crediti d'imposta, introdotta dal Dl 73/ 2021, lasciando così intendere che oggi è a tale importo che occorre riferirsi ai fini dell'irrogazion­e della sanzione.

Va ricordato che la regola del favor rei, ha due declinazio­ni:

1 abrogazion­e dell’illecito, che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportame­nto non costituisc­e più una violazione sanzionabi­le;

2 modifica nel tempo dell’entità della sanzione: in tal caso si applica la legge più favorevole al trasgresso­re anche quando la violazione è commessa nel vigore di una norma che stabiliva una penalità più grave. Tali principi vengono disciplina­ti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs. 472/ 1997. Inoltre, va considerat­o che il favor rei è cosa diversa dalla decorrenza di una norma: un conto è dire da quando si applica ( decorrenza) altro stabilire a cosa ( l’ambito di applicazio­ne del favor).

Sul tema si è prima segnalato che sono da ultimo intervenut­e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13145/ 2022, in materia di agevolazio­ni per la prima casa. Con la pronuncia è stato affermato il principio di diritto secondo cui, in presenza di mutamento legislativ­o che modifichi i presuppost­i sostanzial­i di legge, la sanzione resta applicabil­e. Secondo l’orientamen­to delle Sezioni Unite, la modifica della nozione di abitazione non di lusso non consente di applicare il favor rei, trattandos­i di confronto tra fattispeci­e connotate da parametri diversi.

Non è chiaro però se tale criterio possa trovare ingresso anche per altre casistiche.

Sull’elevazione del tetto delle compensazi­oni si registra comunque la sentenza n. 14795/ 2022 depositata ieri, la quale stabilisce che il favor rei si applica nel caso di variazione del limite di legge. Si nota che la pronuncia non si confronta in maniera esplicita con le conclusion­i raggiunte dalle Sezioni Unite.

In particolar­e, andrebbe precisato se anche la variazione del tetto delle compensazi­oni rappresent­i – utilizzand­o i termini delle Sezioni Unite – un mutamento “di parametro” tale da impedire l’applicazio­ne del favor.

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