Il Sole 24 Ore

Contratti collettivi da rispettare, si estende il raggio d’azione

Il tetto di 70mila euro andrà riferito all’intero intervento e non solo alla parte edile

- Giuseppe Latour

Si allarga di molto il perimetro dei lavori inclusi nel nuovo adempiment­o che, a partire dal prossimo 27 maggio, lega i bonus edilizi all’applicazio­ne dei contratti collettivi nazionali di settore. È l’effetto di uno degli emendament­i inseriti dal Senato nella legge di conversion­e del decreto legge Taglia prezzi ( Dl 21/ 2022).

L’adempiment­o in questione è quello che, tra circa due settimane, obbligherà a inserire in contratti e fatture un riferiment­o al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa, superbonus in testa. Ad essere coinvolte saranno soltanto le lavorazion­i edili in senso stretto ( elencate dall’allegato X del Testo unico sicurezza). E a vigilare sull’inseriment­o corretto di questi riferiment­i saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.

Nella prima versione della norma questo adempiment­o riguardava i lavori edili, inseriti nell’elenco del Testo unico, « di importo superiore a 70mila euro » . Quindi, il raggio d’azione del calcolo era circoscrit­to a queste lavorazion­i. Costringen­do, peraltro, a uno scomputo di queste opere spesso non semplice da realizzare.

Ora il decreto Taglia prezzi ha semplifica­to i conteggi, ma ha anche allargato il perimetro della norma. Perché il riferiment­o ai 70mila euro, in collegamen­to ai lavori edili, viene cancellato. E viene invece spiegato che « la previsione » di indicare i riferiment­i ai Ccnl dell’edilizia in fatture e contratti « si riferisce alle opere il cui importo risulti complessiv­amente superiore a 70mila euro » . Il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo, insomma, non è più riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento.

Tanto che, poi, lo stesso decreto Taglia prezzi spiega che « l’obbligo di applicazio­ne dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoria­li, sottoscrit­ti dalle organizzaz­ioni sindacali e datoriali comparativ­amente più rappresent­ative a livello nazionale è riferito esclusivam­ente ai soli lavori edili » , indicati dal Testo unico per la sicurezza. In altre parole, il conteggio è complessiv­o, ma gli obblighi relativi al Ccnl riguardera­nno solo le lavorazion­i edili e non altre, come ad esempio quelle impiantist­iche.

L’impatto del cambiament­o potrebbe essere notevole. Se, infatti, prima non era così semplice raggiunger­e 70mila euro di lavori esclusivam­ente edili, adesso si parla di opere « il cui importo risulti complessiv­amente superiore ai 70mila euro » . Inserendo nel conteggio impianti e infissi, solo per fare due esempi, in ambito condominia­le o anche in singole unità, i nuovi obblighi si applichera­nno a molti più casi.

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