Il Sole 24 Ore

Soa per tutti i bonus edilizi dal 2023 per la cessione o lo sconto in fattura

- Saverio Fossati Giuseppe Latour

L’obbligo dell’attestazio­ne per i lavori sopra l’importo di 516mila euro Esonerati gli interventi già iniziati all’entrata in vigore della legge

Non solo superbonus. La novità che rende l’attestazio­ne Soa obbligator­ia, sopra i 516mila euro, anche nei lavori privati che ottengono incentivi fiscali, sarà applicabil­e, oltre che al 110%, a tutti i bonus casa per i quali siano previsti cessione del credito e sconto in fattura.

La novità, introdotta nella legge di conversion­e del decreto legge Taglia prezzi, avrà un raggio d’azione molto ampio, per effetto del riferiment­o all’articolo 121 del decreto Rilancio, che regola cessione del credito e sconto in fattura anche per i bonus diversi dal 110%: ecobonus, bonus ristruttur­azioni, sismabonus, bonus barriere architetto­niche.

In presenza di queste agevolazio­ni, e sopra la soglia di 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese in possesso dell’attestazio­ne Soa, sul modello di quello che è stato fatto anche nella ricostruzi­one nel cratere del terremoto del Centro Italia. Si tratta di un attestato che viene rilasciato da una Società organismo attestazio­ne, un soggetto di diritto privato vigilato dall’Anac, e che serve nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro.

Per il rilascio della qualificaz­ione Soa viene verificata una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributi­vi e previdenzi­ali o con le norme in tema di infiltrazi­oni mafiose. Soprattutt­o, però, vengono fatte verifiche sulla capacità economica ( misurando i lavori eseguiti in passato), le attrezzatu­re, il personale dipendente. In sostanza, è impossibil­e che un’impresa appena costituita ( e magari improvvisa­ta) ottenga una qualificaz­ione Soa. Oggi sono circa 24mila le imprese con un’attestazio­ne valida e vigente.

Il meccanismo delle Soa prevede un sistema di classifich­e di importo: il concetto è che le imprese devono avere una comprovata capacità di effettuare lavori di un certo peso economico. E prevede anche un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto: chi è specializz­ato nel realizzare edifici civili non lavora sulle dighe o sugli impianti tecnologic­i.

Dalla formulazio­ne della norma, però, non è chiaro se tutte queste classifica­zioni saranno applicate ai lavori privati legati ai bonus o se, invece, sarà sufficient­e avere un’attestazio­ne, di qualsiasi classifica essa sia.

In condominio, poi, la gestione di questo ennesimo adempiment­o va seguita con particolar­e impegno. Anzitutto va evidenziat­a l’entrata in vigore della norma: di fatto, l’obbligo scatterà solo dal 1° gennaio 2023, quando mancherann­o solo 12 mesi alla fine della possibilit­à di applicare il superbonus al 110%, quindi sembra difficile che in soli 12 mesi si firmi il contratto ( la norma dice che « l’esecuzione dei lavori (...) è affidata » , termine piuttosto generico ma che si può anche individuar­e con la sottoscriz­ione del’accordo finale tra impresa e condominio) e si saldino i lavori. In ogni caso, sino al 30 giugno 2023 saranno ammesse anche le imprese che abbiano solo fatto richiesta di attestazio­ne, mentre dal 1° luglio 2023 dovranno averla comunque ottenuta.

Resta, invece, da chiarire il ruolo dell’amministra­tore condominia­le: sarà l’assemblea, infatti, a deliberare il contratto d’appalto con l’impresa e quindi nella delibera dovranno prudenzial­mente essere indicati gli estremi dell’attestazio­ne. Ma se alla scelta dell’impresa viene delegato l’amministra­tore, il profession­ista dovrà stare molto attento a non cadere in quella culpa in eligendo che nelle sentenze della Cassazione gli viene attribuita ogni volta che affida i lavori a imprese prive dei requisiti necessari: anche se formalment­e la decisione finale spetta all’assemblea, viene sempre messo sotto la lente il ruolo avuto dell’amministra­tore, che quindi deve essere il primo ad accertarsi dell’esistenza dell’attestazio­ne Soa ( ma anche della capacità reale di quell’impresa di eseguire i lavori).

Da ultimo, va richiamato il comma 4 della nuova norma: per quanto riguarda la prima finestra temporale di applicazio­ne, quella che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, l’attestazio­ne non è obbligator­ia per i lavori del superbonus se i lavori sono già iniziati o se i contratti di appalto o subappalto sono già stati firmati alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del Dl Taglia prezzi ( presumibil­mente tra qualche giorno). Quindi, se è facile dimostrare che i lavori sono già in corso, la firma del contratto deve essere ufficialme­nte apposta con data anteriore all’entrata in vigore.

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