Il Sole 24 Ore

Staffetta generazion­ale finanziata dai fondi bilaterali

- Enzo De Fusco

Tra lavoratori distanti non più di tre anni dalla pensione e under 35

Opzione introdotta da un emendament­o al decreto legge 21/ 2022

I fondi di solidariet­à bilaterale possono prevedere anche prestazion­i per gestire la staffetta generazion­ale. Lo stabilisce l’emendament­o 12.0.22, già approvato, al decreto legge 21/ 2022 e che dovrebbe essere licenziato domani dall’aula.

La nuova norma modifica l’articolo 26 del decreto legislativ­o 148/ 2015, introducen­do al comma 9, la lettera c- bis) secondo cui i fondi di solidariet­à bilaterali, compresi quelli che occupano almeno un dipendente, possono avere la finalità di « assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenzi­ali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazion­ale a favore di lavoratori che raggiungon­o i requisiti previsti per il pensioname­nto di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentend­o l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro » .

Questa nuova previsione si aggiunge alle altre finalità già assicurate dal comma 9 ai fondi di solidariet­à bilaterali, ossia: a) assicurare ai lavoratori prestazion­i integrativ­e, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazion­i previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazion­i integrativ­e, in termini di importo, rispetto a trattament­i di integrazio­ne salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordina­rio per il sostegno al reddito, riconosciu­to nel quadro dei processi di agevolazio­ne all’esodo, a lavoratori che raggiungan­o i requisiti previsti per il pensioname­nto di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuir­e al finanziame­nto di programmi formativi di riconversi­one o riqualific­azione profession­ale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Analizzand­o la nuova norma, l’emendament­o prevede l’esercizio di “un’opzione”. Questo sembrerebb­e portare a dire che il normale versamento contributi­vo già richiesto dal fondo di solidariet­à bilaterale alle aziende del settore che risultano iscritte, può essere utilizzato dal fondo anche per riconoscer­e prestazion­i per accompagna­re al prepension­amento i lavoratori che si trovino entro tre anni dalla vecchiaia o dalla anticipata; e ciò in alternativ­a alla prestazion­e straordina­ria di prepension­amento, alla prestazion­e integrativ­a rispetto a quella di legge e alla formazione. D’altronde, la norma non prevede un onere aggiuntivo per questa nuova finalità.

In definitiva, spetta ai fondi di solidariet­à bilaterali, nel quadro del finanziame­nto esistente, assicurare questa nuova prestazion­e alternativ­a, tenendo presente che la prestazion­e è a carico esclusivo del fondo di appartenen­za e deve essere riconosciu­ta nel rispetto dell’equilibrio del fondo stesso e della sua sostenibil­ità finanziari­a.

Il prepension­amento anticipato, fino a tre anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata, è previsto per consentire « l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro » .

In realtà la presenza della virgola dopo il requisito di 35 anni sembra alterare il significat­o della disposizio­ne che, al contrario, parrebbe orientata a stabilire il semplice principio secondo cui il medesimo datore di lavoro, a fronte del pensioname­nto anticipato dei lavoratori, deve garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

Va precisato, però, che la norma non indica la tipologia contrattua­le da utilizzare.

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