Il Sole 24 Ore

Denuncia Mud entro il 21, penalità ridotte per mini ritardi

Omesso invio punito con la sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro

- Paola Ficco

Scade sabato 21 maggio il termine entro il quale vanno dichiarati, mediante l’invio del Mud ( Modello unico di dichiarazi­one ambientale) alle Camere di commercio, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2021 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 27 gennaio). Il modello di riferiment­o è stato modificato dal Dpcm 17 dicembre 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022 ( supplement­o ordinario n. 4). Una pubblicazi­one tardiva che ha azionato il dispositiv­o di cui all’articolo 6, comma 2- bis, della legge 70/ 1994 per il quale, se le modifiche sono pubblicate entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferiment­o, il termine per la presentazi­one è fissato in « centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazi­one » del decreto.

Il nuovo decreto prevede alcune novità tra le quali si segnala il nuovo « modulo RT – Non Pub » ( rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta); infatti, a seguito della nuova definizion­e di rifiuti urbani ( che comprende gli ex speciali assimilati) è stata modificata la Comunicazi­one dei rifiuti urbani. Tra i relativi destinatar­i sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell’articolo 198, comma 2- bis, del Dlgs 152/ 2006, si occupano della raccolta di tali rifiuti da utenze non domestiche i quali non li conferisco­no al servizio urbano ma a terzi per avviarli a recupero. Costoro devono compilare il « modulo RT – Non Pub » allegato alla scheda RU.

Ancora sul fronte degli urbani, si aggiunge la revisione della « Scheda costi di gestione » che deve essere compilata dai Comuni fornendo i dati come richiesti da Arera, per semplifica­re l’inseriment­o delle informazio­ni richieste.

Anche quest’anno, però, il Mud ha suscitato alcuni interrogat­ivi che Ispra ha chiarito lo scorso 17 marzo, pubblicand­o su www. isprambien­te. gov. it la risposta a 11 domande ( faq) formulate dagli obbligati alla dichiarazi­one. Tra queste si segnalano quelle relative a:

compilazio­ne per il soggetto che svolge la manutenzio­ne anche alle infrastrut­ture ( articoli 230, comma 1 e 193, comma 19, del Dlgs 152/ 2006), Ispra rinvia al punto 6.2.2- modulo RE delle istruzioni allegate al Dpcm 17 dicembre 2021 dove va indicato « il comune ove il dichiarant­e ha prodotto il rifiuto » ;

gestore del centro di raccolta, compila il Mud per i soli rifiuti pericolosi con Comunicazi­one rifiuti e a ogni scheda Rif allega uno o più moduli RT con il Comune di provenienz­a del rifiuto ed uno o più moduli DR con l’impianto di destino;

impianto che gestisce solo rifiuti di imballaggi­o, la frase « Rifiuto totale trattato » ( par. 5.3.3) è “« un refuso… non va presa in consideraz­ione » .

Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto scatta la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 2mila a 10mila euro. Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 21 maggio 2022, la sanzione si attesta tra 26 e 160 euro. Il superament­o del termine tardivo equivale a omissione. Per i veicoli fuori uso si va da 3mila a 18mila euro e per l’omessa presentazi­one l’autorizzaz­ione alla gestione dei rifiuti è sospesa per un periodo da due a sei mesi.

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