Il Sole 24 Ore

Banche, ai clienti i bonus edilizi acquistati dopo il 1° maggio

Norma transitori­a nel Dl Aiuti, limitata la portata dello sblocca trasferime­nti

- Cristiano Dell’Oste MILANO

Le banche potranno trasferire ai correntist­i profession­ali il superbonus ( e i bonus casa ordinari) solo per le comunicazi­oni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse alle Entrate dal 1° maggio scorso. Nell’ultima bozza del decreto Aiuti spunta una regola transitori­a che avrà l’effetto pratico di contenere notevolmen­te la portata della norma “sblocca cessioni”.

Per capire la novità in arrivo, bisogna ricostruir­e il complicato intreccio normativo.

Il decreto Sostegni- ter ( Dl 4/ 2022, in vigore dal 27 gennaio scorso) ha bloccato le cessioni successive alla prima. Il decreto sulle cessioni ( Dl 13/ 2022, in vigore dal 26 febbraio) ha poi riammesso due ulteriori cessioni, ma solo a soggetti vigilati, cioè banche, intermedia­ri finanziari, società dei gruppi bancari e imprese di assicurazi­one. In seguito, la legge di conversion­e del Dl Bollette ( la 34/ 2022) ha aggiunto una quarta possibilit­à di cessione, ma solo da parte delle banche che abbiano esaurito le tre cessioni precedenti e solo nei confronti dei propri correntist­i: la legge è in vigore dal 29 aprile, ma precisa che la quarta cessione vale solo per le comunicazi­oni di prima cessione o sconto in fattura inviate alle Entrate dal 1° maggio 2022 ( la precisazio­ne non è stata inserita nell’articolo 121 del decreto Rilancio, ma si trova nell’articolo 29- bis della legge 34). Ora il decreto Aiuti interviene per modificare questa ulteriore possibilit­à di cessione. In particolar­e:

afferma che questa chance non è riservata solo alle banche, ma anche alle società appartenen­ti a un gruppo bancario;

chiarisce che la cessione ai clienti è « sempre consentita » , quindi la banca non deve aver esaurito le tre cessioni precedenti. In pratica, l’istituto di credito potrebbe acquistare il bonus da un privato e cederlo a un correntist­a, senza passaggi intermedi;

precisa che la cessione può avvenire solo nei confronti dei clienti profession­ali privati che abbiano un conto corrente con la banca cedente o con la capogruppo ( resta confermato che i clienti non potranno a loro volta cedere il bonus, ma dovranno usarlo in compensazi­one).

Nel fare tutte queste modifiche, il Dl Aiuti cancella l’attuale disciplina della quarta cessione, e quindi – indirettam­ente – la clausola che ne confina l’applicazio­ne alle prime cessioni comunicate dal 1° maggio. In pratica, senza la norma transitori­a, le banche avrebbero la possibilit­à di cedere ai propri correntist­i profession­ali anche i crediti d’imposta per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati fino al 30 aprile. Lo “sblocca cessioni”, cioè, coinvolger­ebbe anche lo stock dei bonus già immagazzin­ati dalle banche. Con un effetto sicurament­e più costoso per l’Erario, ma anche più potente su un mercato ancora congelato.

Cessione sempre consentita anche se l’istituto non ha esaurito le tre precedenti

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