Il Sole 24 Ore

Imposta di succession­e, la quota di Srl è esente solo per la parte senza voto

La partecipaz­ione deve garantire il controllo della società

- Angelo Busani

Se viene trasmessa, per donazione o succession­e a causa di morte, una quota di Srl che, in parte, sia dotata del diritto di voto e che, in parte, ne sia priva, per quest’ultima parte è in ogni caso dovuta l’imposta, mentre, per la parte dotata del diritto di voto si può applicare l’esenzione da imposta ( in base all’articolo 3, comma 4- ter, del Dlgs 346/ 1990) qualora si tratti del voto che consenta il controllo della società.

Lo afferma la risposta a interpello 262/ 2022 delle Entrate, nella quale è analizzata una situazione che si è resa frequente da quando ( articolo 26 Dl 179/ 2012, come modificato dal Dl 50/ 2017) è stato consentito alle Srl di suddivider­e il capitale sociale in “categorie” di quote che, alternativ­amente:

• non attribuisc­ono il diritto di voto;

• attribuisc­ono il diritto di voto in misura non proporzion­ale all’entità della quota;

• attribuisc­ono il diritto di voto limitatame­nte a particolar­i argomenti o subordinat­amente al verificars­i di particolar­i condizioni non meramente potestativ­e.

Ebbene, la risposta a interpello 262 osserva il caso ( qui semplifica­to, per brevità espositiva) di una Srl il cui capitale sociale è stato suddiviso in quote A, pari al 2 per cento del capitale sociale ( dotate del diritto di voto) e in quote B, pari al 98 per cento del capitale sociale ( prive del diritto di voto), attribuite ai soci come segue:

1 al socio Tizio: una quota di partecipaz­ione pari al 98 per cento del capitale sociale, di cui l’ 1,5 per cento di categoria A e il 96,5 per cento di categoria B;

2 alla socia Caia, una quota di partecipaz­ione pari al 2 per cento del capitale sociale, di cui lo 0,5 percento di categoria A el ’1,5 per cento di categoria B.

Ci si pone dunque il tema della donazione o della trasmissio­ne ereditaria della quota del socio Tizio. L’interpella­nte ha sostenuto che, in nome del principio di unicità della quota di partecipaz­ione al capitale sociale della Srl, quando la quota del 98 per cento di Tizio passi a un donatario o a un erede, con ciò passa anche il controllo della società e quindi l’intero valore della quota andrebbe in esenzione da imposta.

L’Agenzia non approva questa impostazio­ne: viene bensì riconosciu­ta l’esenzione al valore corrispond­ente alla parte della quota del 98 per cento qualificat­a come quota di categoria A perché, trasferend­osi la quota A, passa anche il controllo della società; mentre il valore corrispond­ente alla quota di categoria B, in quanto priva del diritto di voto, è imponibile ai fini dell’applicazio­ne dell’imposta di donazione e succession­e.

‘ La risposta 262 vincola il regime fiscale più favorevole alla categoria di appartenen­za

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