Il Sole 24 Ore

Tax credit per energivori se iscritti all’elenco Mise

Arrivano i chiariment­i delle Entrate per il credito d’imposta sulle bollette Calcoli basati sul valore di mercato in assenza del trimestre di confronto

- Luca Gaiani

Per usufruire del tax credit sul costo dell’energia elettrica, previsto dall’articolo 15 del Dl 4/ 2022 e dall’articolo 4 del Dl 17/ 2022, occorre che l’impresa energivora abbia l’iscrizione, nell’anno 2022, nell’apposito elenco previsto dall’articolo 6 del Dm 21 dicembre 2017. Il chiariment­o giunge dalla circolare 13/ E, diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Per le imprese costituite dopo il 1° ottobre 2019 ( credito primo trimestre 2022), ovvero dopo il 1° gennaio 2019 ( tax credit secondo trimestre 2022), mancando i dati per il trimestre di riferiment­o, si utilizzerà un valore di mercato da calcolare secondo quanto indicato nella circolare.

Con la circolare 13/ E del 13 maggio 2022, le Entrate illustrano dettagliat­amente le più recenti disposizio­ni che hanno attribuito crediti di imposta per compensare i sovra- costi delle fonti energetich­e delle imprese.

In particolar­e, in attesa delle nuove agevolazio­ni previste dal decreto legge Aiuti, la circolare si occupa dell’articolo 15 del Dl 4/ 2022 ( credito per il costo della energia elettrica del primo trimestre 2022 per imprese energivore), dell’articolo 4 del Dl 17/ 2022 ( credito per il costo dell’energia elettrica del secondo trimestre 2022 per imprese energivore), dell’articolo 3 del Dl 21/ 2022 ( credito di imposta per imprese non energivore) e dell’articolo 9 del medesimo Dl 21 ( cedibilità dei crediti di imposta).

Un primo chiariment­o, riguardant­e i requisiti soggettivi per usufruire dei crediti per le imprese energivore, riguarda la necessità che tali soggetti risultino regolarmen­te inseriti nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con riferiment­o all’anno 2022. Qualora l’impresa non risulti definitiva­mente iscritta nell’elenco di quest’anno, sebbene sia stata presente al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorand­ole degli interessi.

La circolare chiarisce poi che, con riferiment­o al secondo requisito previsto dalla norma, incremento superiore al 30% tra ultimo trimestre 2021 e ultimo trimestre 2019 ( per il tax credit del primo trimestre 2022), ovvero tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019 ( per quello del secondo trimestre 2022), il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, deve tenere conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica ( incluse le perdite di rete), il dispacciam­ento ( inclusi i corrispett­ivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompi­bilità) e la commercial­izzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/ o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica ( in pratica la voce « spesa per la materia energia » della fattura).

Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziari­e sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.

Le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 ( tax credit primo trimestre 2022) o alla data del 1° gennaio 2019 ( credito secondo trimestre 2022), il costo da utilizzare per il raffronto si assume pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso ( Pun); b) valore di riferiment­o del prezzo di dispacciam­ento ( Pd).

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