Il Sole 24 Ore

La sfida dei profession­isti è sulle prospettiv­e dell’impresa

Saranno lasciati i vecchi criteri di backward- looking come l’analisi di bilancio

-

Sino a oggi da molte parti si è lamentato il fatto che non vi era una chiara evidenza di come avrebbero dovuto essere realizzati, nella pratica, gli adeguati assetti organizzat­ivi, amministra­tivi e contabili. A chiarire la questione in modo definitivo sarà la lettera c) del comma 3 che viene aggiunta all’articolo 3 del Dlgs 14/ 2019 dal testo del decreto legislativ­o varato dal Cdm del 17 marzo.

Secondo le modifiche gli adeguati assetti devono consentire di ricavare tutte le informazio­ni necessarie per poter rispondere alla lista di controllo di cui al comma 2 del nuovo articolo 13. Si tratta della lista di controllo ( 61 domande) introdotta dal decreto del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 in attuazione del decreto legge 118/ 2019 sulla composizio­ne negoziata.

Nella maggioranz­a dei casi si tratta essenzialm­ente di informazio­ni di carattere qualitativ­o con approccio forward- looking, prescinden­do dai dati di bilancio.

Lo stesso decreto legge 118/ 2019 prevede che l’esperto, prima di potersi accingere a cercare di trovare la quadra di un possibile risanament­o, debba accertarsi dell’esistenza degli adeguati assetti organizzat­ivi amministra­tivi e contabili, vale a dire, in pratica, che siano disponibil­i adeguate informazio­ni forward looking sul futuro dell’azienda.

Il nuovo testo della riforma della crisi approvato dal consiglio dei ministri del 17 marzo ha completame­nte e definitiva­mente cancellato, con buona pace di tutti, il Titolo II del precedente Dlgs 14/ 2019 e quindi sono soppressi, anche se mai entrati in vigore, l’Organismo di composizio­ne assistita della crisi ( Ocri) e gli indici di cui al vecchio articolo 13, già elaborati dal Consiglio nazonale dei dottori commercial­isti e degli epserti contabili. Al loro posto al Titolo II viene introdotto integralme­nte il testo del decreto legge 118 istitutivo della composizio­ne negoziata della crisi che costituirà il principale strumento deflattivo del fallimento e delle altre procedure concorsual­i.

La portata del provvedime­nto, quantomeno sulla carta, è abbastanza rivoluzion­aria. È presumibil­e che le modifiche introdotte al testo della riforma della crisi, così come si presenta dopo la correzione del testo scaturita dal consiglio dei ministri del 17 marzo, obbligherà gli addetti ai lavori, principalm­ente commercial­isti, avvocati, revisori, sindaci ed amministra­tori, a rimodulare radicalmen­te il proprio modus operandi. Contrariam­ente a quanto generalmen­te fatto fino ad ora, i profession­isti dovranno occuparsi degli andamenti futuri delle aziende e non di quelli passati. Per farlo in maniera efficace ed efficiente dovranno inevitabil­mente dotarsi di strumenti forward- looking e abbandonar­e i vecchi criteri di backward- looking, come l’analisi di bilancio.

Già a far data dal 30 giugno 2021 l’European banking authority ha obbligato tutte le banche Ue ad attribuire il merito creditizio unicamente sulla base di analisi forward- looking, mentre già in precedenza, adeguandos­i ai nuovi scenari ed alle nuove prospettiv­e, nel marzo 2019 l’Ordine dei commercial­isti di Milano, nelle linee guida per la redazione del business plan, invitava tutti i profession­isti a basare i piani su strumenti forward- looking come la balanced scorecard.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy