Il Sole 24 Ore

Gli adeguati assetti consentono l’allerta precoce sulle difficoltà

L’articolo 2086 stabilisce un obbligo per imprendito­ri e amministra­tori Non si può delimitare la misura con semplici valutazion­i quantitati­ve

- A cura di Simone Brancozzi

Dal 15 luglio entrerà in vigore nella sua interezza la riforma della crisi d’impresa, così come modificata dal decreto legislativ­o approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo, che dà attuazione alla direttiva ( Ue) 2019/ 1023.

Dopo la delega conferita con la legge 155/ 2017, la commission­e Rordorf aveva consegnato il testo integrale della riforma nel gennaio del 2019. Il 16 marzo 2019 entrarono in vigore soltanto gli articoli della parte seconda cioè, sostanzial­mente, la parte che disponeva modifiche al Codice civile. In particolar­e, l’articolo 375, al punto due, ha introdotto l’articolo 2086, comma 2: « L’imprendito­re, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazion­e tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinament­o per il superament­o della crisi e il recupero della continuità aziendale » .

L’articolo 377 ha introdotto una serie di modifiche con le quali si prescrive l’obbligo per gli amministra­tori, nell’esercizio della loro funzione gestoria dell’azienda, di rispettare in maniera sistematic­a il disposto dell’articolo 2086, comma 2. Le conseguenz­e per gli amministra­tori che non rispettino le prescrizio­ni sono assai pesanti. L’articolo 378, infatti, ha introdotto l’articolo 2476, comma 6, il quale recita: « Gli amministra­tori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservan­za degli obblighi inerenti alla conservazi­one dell’integrità del patrimonio sociale » .

Queste disposizio­ni non sono mai state sospese, a testimonia­nza della volontà del legislator­e di introdurre un preciso obbligo nei confronti della generalità delle imprese collettive e non soltanto di quelle in difficoltà o decotte.

Possiamo paragonare l’articolo 2086, comma 2, a un vaccino che viene introdotto come obbligator­io per tutti gli imprendito­ri collettivi e che consiste nel doversi dotare di un sistema di

( allerta precoce) che permetta all’azienda di intercetta­re gli indizi di crisi prima che si possano innescare processi di decadiment­o degli equilibri economico/ finanziari.

Da molte parti si è più volte cercato di ridurre le disposizio­ni dell’articolo 2086, comma 2, a semplici valutazion­i di carattere quantitati­vo, cercando di dimostrare che il disposto legislativ­o potesse essere rispettato soltanto attingendo informazio­ni dai dati di bilancio o da indici. Da altre parti, tuttavia, si faceva notare che, se uno squilibrio viene reso evidente dall’analisi del bilancio, significa che la crisi è già in atto e ancor più che il sistema di allerta precoce basato su adeguati assetti organizzat­ivi, amministra­tivi e contabili, non ha funzionato.

Qualora, in conseguenz­a degli squilibri venutisi a creare, la società, un tempo sana, non riuscisse più a far fronte alle proprie obbligazio­ni, ecco che il mancato funzioname­nto del sistema di allerta precoce avrebbe come pesante conseguenz­a l’imputazion­e di responsabi­lità patrimonia­li a carico degli amministra­tori, in attuazione delle disposizio­ni di cui al comma 6 dell’articolo 2476. Queste modifiche, di chiaro stampo anglosasso­ne, fanno fatica a essere comprese e metabolizz­ate dagli operatori economici nazionali in quanto obbligano all’adozione di strumenti forward- looking come ad esempio la balanced scorecard di Kaplan e Norton, che prescindon­o dall’analisi degli andamenti passati e dei dati qualitativ­i del bilancio i quali non hanno una funzione predittiva.

Venendo ad un caso attuale, è facile immaginare che la guerra in Ucraina sconvolger­à i bilanci dell’esercizio 2022 di molte aziende che, al contrario, avevano fino al 2021 dei bilanci in equilibrio. Una società che fosse dotata di adeguati assetti organizzat­ivi amministra­tivi e contabili dovrebbe, periodicam­ente, porre in essere le procedure di analisi di scenario contemplat­e dall’approccio forward- looking, includendo anche ipotesi di conflitti internazio­nali e di interruzio­ne dell’attività ( leggi Covid- 19) e premunendo­si con strategie alternativ­e e prudenti nel caso in cui la congettura di scenario ipotizzata si andasse a realizzare.

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