Cam da presentare già in sede di gara se lo prevede la stazione appaltante
La lex specialis può stabilire la messa a disposizione dei criteri ambientali minimi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3197/ 2022, ha chiarito che deve ritenersi legittima la previsione contenuta nella lex specialis di una gara d’appalto di forniture che contempli l’obbligo, per i concorrenti, di presentare la documentazione probatoria relativa al rispetto o all’osservanza dei Cam ( criteri ambientali minimi) già in sede di partecipazione alla gara.
La fattispecie oggetto d’esame riguardava una gara a procedura aperta indetta dal ministero dell’Interno per la fornitura di scarponcini multifunzione di sicurezza, il cui esito finale veniva impugnato dalla seconda classificata sulla base dell’omessa produzione delle allegazioni a comprova dell’effettivo possesso dei Cam da parte del primo classificato.
Il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che l’aggiudicataria si fosse effettivamente limitata a impegnarsi a garantire e dimostrare solo dopo la presentazione dell’offerta quanto richiesto dalla lex specialis e previsto dalla normativa applicabile ( articoli 34 e 71 del Dlgs 50/ 2016, nonché articolo 1, comma 1126 e 1127, della legge 296/ 2006, cosiddetto “Piano d’azione”, e Dm del 17 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018, n. 125, contente i “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”).
Il Consiglio di Stato condividendo tale prospettazione, ha rigettato l’appello proposto dalla prima classificata contro la sentenza del Tar, ravvisando in particolare che non solo la regolamentazione di settore, ma proprio la disciplina tecnica di gara, prevedessero chiaramente l’obbligo di presentare già in sede di partecipazione la documentazione attestante il rispetto dei Cam per la specifica categoria merceologica. La circostanza che i documenti dovessero essere prodotti in sede di offerta era dimostrata dall’inclusione degli stessi nelle specifiche tecniche; se infatti la documentazione avesse dovuto essere prodotta nella fase successiva, di esecuzione del contratto appunto, la stazione appaltante avrebbe fatto riferimento esplicito all’aggiudicatario.
D’altra parte, è pacifico in giurisprudenza che l’offerta per i beni da fornire deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara in quanto difformità, anche parziali, si risolvono in difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste e ritenute essenziali dalla stazione appaltante, con conseguente esclusione del concorrente. Del tutto condivisibili, dunque, le conclusioni della sentenza del Tar in ordine alla tempistica e modalità di produzione della documentazione relativa al rispetto dei criteri ambientali minimi: avendo riguardo alle prescrizioni normative ma soprattutto a quelle della lex specialis ( prevalente) era indubbio che la suddetta documentazione dovesse essere posseduta e prodotta già in sede di partecipazione alla gara.