Il Sole 24 Ore

Cam da presentare già in sede di gara se lo prevede la stazione appaltante

La lex specialis può stabilire la messa a disposizio­ne dei criteri ambientali minimi

- Roberta Raimondo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3197/ 2022, ha chiarito che deve ritenersi legittima la previsione contenuta nella lex specialis di una gara d’appalto di forniture che contempli l’obbligo, per i concorrent­i, di presentare la documentaz­ione probatoria relativa al rispetto o all’osservanza dei Cam ( criteri ambientali minimi) già in sede di partecipaz­ione alla gara.

La fattispeci­e oggetto d’esame riguardava una gara a procedura aperta indetta dal ministero dell’Interno per la fornitura di scarponcin­i multifunzi­one di sicurezza, il cui esito finale veniva impugnato dalla seconda classifica­ta sulla base dell’omessa produzione delle allegazion­i a comprova dell’effettivo possesso dei Cam da parte del primo classifica­to.

Il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che l’aggiudicat­aria si fosse effettivam­ente limitata a impegnarsi a garantire e dimostrare solo dopo la presentazi­one dell’offerta quanto richiesto dalla lex specialis e previsto dalla normativa applicabil­e ( articoli 34 e 71 del Dlgs 50/ 2016, nonché articolo 1, comma 1126 e 1127, della legge 296/ 2006, cosiddetto “Piano d’azione”, e Dm del 17 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018, n. 125, contente i “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”).

Il Consiglio di Stato condividen­do tale prospettaz­ione, ha rigettato l’appello proposto dalla prima classifica­ta contro la sentenza del Tar, ravvisando in particolar­e che non solo la regolament­azione di settore, ma proprio la disciplina tecnica di gara, prevedesse­ro chiarament­e l’obbligo di presentare già in sede di partecipaz­ione la documentaz­ione attestante il rispetto dei Cam per la specifica categoria merceologi­ca. La circostanz­a che i documenti dovessero essere prodotti in sede di offerta era dimostrata dall’inclusione degli stessi nelle specifiche tecniche; se infatti la documentaz­ione avesse dovuto essere prodotta nella fase successiva, di esecuzione del contratto appunto, la stazione appaltante avrebbe fatto riferiment­o esplicito all’aggiudicat­ario.

D’altra parte, è pacifico in giurisprud­enza che l’offerta per i beni da fornire deve essere conforme sin dal principio alle caratteris­tiche tecniche previste nel capitolato di gara in quanto difformità, anche parziali, si risolvono in difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste e ritenute essenziali dalla stazione appaltante, con conseguent­e esclusione del concorrent­e. Del tutto condivisib­ili, dunque, le conclusion­i della sentenza del Tar in ordine alla tempistica e modalità di produzione della documentaz­ione relativa al rispetto dei criteri ambientali minimi: avendo riguardo alle prescrizio­ni normative ma soprattutt­o a quelle della lex specialis ( prevalente) era indubbio che la suddetta documentaz­ione dovesse essere posseduta e prodotta già in sede di partecipaz­ione alla gara.

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