Il Sole 24 Ore

Sportivi impatriati, limiti alla detassazio­ne

Il beneficio è riservato a sport profession­istici Esclusi gli atleti under 20

- Antonio Longo

Il disegno di legge di conversion­e del decreto Taglia prezzi ( Dl 21/ 2022) approvato ieri in via definitiva introduce rilevanti modifiche al regime fiscale speciale per gli sportivi che trasferisc­ono la residenza in Italia. Si tratta della disciplina contenuta nell’articolo 16, commi 5- quater e 5- quinquies, del decreto legislativ­o 147/ 2015 e introdotta dal Dl Crescita nel 2019, che consente la detassazio­ne del 50% del reddito degli sportivi trasferiti­si in Italia dopo almeno 2 anni di residenza all'estero e con l'impegno a risiedere 2 anni nel nostro Paese.

La platea di soggetti interessat­i è quella degli sportivi profession­isti ai sensi della legge 91/ 1981 e, a seguito del Dlgs 36/ 2021 sulla riforma dell'ordinament­o sportivo, dal 2023 avrebbe incluso tutti i lavoratori sportivi senza distinzion­e di genere o di settore ( profession­istico o dilettanti­stico). Con la novella, ferme restando le condizioni relative alla residenza e al trasferime­nto in Italia, le agevolazio­ni si applichere­bbero solo nel caso di redditi prodotti da sportivi che operano nell'ambito delle discipline riconosciu­te da Coni e Federazion­i sportive nazionali e singole Leghe che abbiano conseguito la qualificaz­ione profession­istica entro il 1990. Inoltre, beneficiar­i sarebbero solo gli sportivi che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e il cui reddito complessiv­o sia superiore ad 1 milione di euro . In caso di Federazion­i e Leghe divenute profession­istiche dopo il 1990 ( come il basket) il regime si applichere­bbe ove i redditi siano superiori a 500mila euro.

Sono quattro ad oggi gli sport profession­istici in Italia: calcio, basket, ciclismo e golf. Pertanto, sport come pallavolo e tennis sarebbero esclusi dal perimetro agevolativ­o, con un aggravio del “cuneo fiscale” sul compenso degli sportivi ingaggiati dall'estero.

Sotto il profilo soggettivo, la modifica sancisce di fatto un doppio limite: lo stop alla detassazio­ne per gli under 20 e, oltre questa fascia di età, la detassazio­ne solo in caso di redditi superiori al milione o a 500mila euro a seconda dello sport praticato.

Le nuove disposizio­ni si applichere­bbero dal 2022, con effetti significat­ivi già dalla prossima finestra di mercato. Il regime previgente continuere­bbe ad operare per i redditi derivanti dai contratti in essere e fino alla loro naturale scadenza. Rimarrebbe la natura opzionale delle agevolazio­ni, con l'obbligo di versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato ai settori giovanili.

Sotto il profilo sistematic­o, la nuova disciplina presenta alcune criticità, tra cui l'introduzio­ne di una forma di tassazione regressiva e limitazion­i anagrafich­e difficilme­nte compatibil­i con il principio di eguaglianz­a. Da chiarire poi il concetto di reddito complessiv­o per cui si dovrebbe fare riferiment­o all’articolo 9 del Tuir.

Interessat­i i redditi superiore a 1 milione ( tetto a 500mila per gli sport profession­istici solo dal 1990)

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