Il Sole 24 Ore

Buoni carburante da 200 euro nel welfare contrattua­le

Possibile l’inseriment­o tra i beni e i servizi a disposizio­ne dei dipendenti Erogabili da tutti i datori di lavoro privati, anche degli studi profession­ali

- Stefano Sirocchi

Bonus carburante esente da imposte e contributi fino a 200 euro per tutti i dipendenti del settore privato, compresi quelli degli studi profession­ali, sia a titolo gratuito che per obbligo contrattua­le o regolament­o aziendale. Queste le conseguenz­e derivanti dalle novità contenute nell’articolo 2 del decreto legge 21/ 2022 convertito in via definitiva ieri dalla Camera dei deputati.

Il testo con le modifiche apportate dal Senato, infatti, da una parte perde l’espression­e « a titolo gratuito » , con il risultato che la cessione dei voucher può avvenire a qualsiasi titolo, dall’altra si riferisce a tutti i datori di lavoro, in luogo delle sole aziende, seppure sempre con l’esclusione del comparto pubblico.

Per effetto della prima modifica, l’incentivo, che riguarda il solo anno 2022, ed è fruibile sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi nel limite di 200 euro per lavoratore, può trovare spazio anche nel paniere dei beni e servizi che il dipendente può selezionar­e a sua scelta nei piani di flexible benefit.

Peraltro, tenuto conto delle novità, se inclusi nei piani previsti dagli accordi sindacali, non solo non perdono il vantaggio fiscale previsto nel decreto legge 21/ 2022, ma non vanno neppure a intaccare il limite generale di non imponibili­tà dei benefit pari a 258,23 euro, come previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Potrebbe essere il caso dei metalmecca­nici a cui si applica il Ccnl aziende industrial­i siglato da Federmecca­nica, che prevede per il 2022 ( e anche per il 2023 e 2024), flexible benefit contrattua­li per un valore di 200 euro annui; peraltro tali aziende, a decorrere dal mese di giugno di ogni anno, devono mettere a disposizio­ne dei lavoratori tali strumenti di welfare da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Si annota che, in virtù del decreto legge 21/ 2022, la scelta - da parte del dipendente - del buono carburante in luogo di altri benefit può essere più vantaggios­a fiscalment­e. In particolar­e ci si riferisce ai casi in cui i lavoratori ricevano beni e servizi a titolo gratuito ( sia per previsione contrattua­le che per liberalità) pienamente imponibili in quanto pari a un valore complessiv­o superiore a 258,23 euro, ossia oltre il limite di non concorrenz­a al reddito fissato dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, considerat­a la speciale natura di tale franchigia. Infatti, anche i lavoratori percettori di benefit imponibili a causa del superament­o della soglia dei 258,23 euro, sui voucher carburanti fino a 200 euro possono evitare qualsiasi tassazione e contribuzi­one ( per l’armonizzaz­ione delle basi imponibili), essendo questo un ulteriore basket defiscaliz­zato.

Si tenga anche conto che, nel caso del welfare contrattua­le o di un regolament­o aziendale non revocabile ad nutum, i costi relativi all’acquisto dei benefit sono integralme­nte deducibili dal reddito di impresa, o di lavoro autonomo, nel caso dei datori di lavoro profession­isti ( naturalmen­te eccetto per i contribuen­ti in regime forfettari­o).

Infine, i buoni devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 per il principio di cassa allargato, ma non hanno limiti temporali di spendibili­tà, se non il rispetto della scadenza indicata sul relativo titolo, ma ciò solo per evitare che diventino inutilizza­bili.

La non imponibili­tà è autonoma e aggiuntiva rispetto al basket di 258,23 euro dell’articolo 51 del Tuir

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