Il Sole 24 Ore

Immobili sequestrat­i, amministra­tori giudiziari vincolati agli obblighi Iva

Adempiment­i per la quota di beni interessat­i se la misura è parziale

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

L’amministra­tore giudiziari­o è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazio­ne, registrazi­one, liquidazio­ne e presentazi­one delle comunicazi­oni delle liquidazio­ni periodiche, dichiarazi­one Iva annuale e versamento dell’imposta. La risposta a interpello 277/ 2022 delle Entrate si pronuncia, fra le altre, su una questione legata all’individuaz­ione del soggetto tenuto agli adempiment­i Iva in caso di sequestro di immobili per motivi antimafia.

In particolar­e, nel caso prospettat­o nell’interpello, è stato disposto il sequestro funzionale alla confisca « per equivalent­e » di una determinat­a percentual­e di ogni bene immobile intestato alla società. Consideran­do che su tali immobili sono in essere contratti di locazione, l’istante richiede di conoscere il soggetto tenuto alla fatturazio­ne e a ottemperar­e i relativi adempiment­i Iva concernent­i la riscossion­e dei canoni relativi agli immobili sequestrat­i e, più in dettaglio, se l’amministra­tore giudiziari­o dovrà tenere conto esclusivam­ente della percentual­e del canone relativa all’immobile sequestrat­o ovvero dell’intero importo ( ampliando il quesito anche al tema delle imposte dirette, ai costi imputabili agli immobili e agli adempiment­i ai fini Irap).

Ebbene, secondo l’Agenzia, qualora il provvedime­nto di sequestro raggiunga solo quota parte dei beni intestati alla società destinatar­ia del provvedime­nto preventivo, l’amministra­tore giudiziari­o sarà gravato esclusivam­ente degli adempiment­i fiscali afferenti tale quota, restando a carico dell’amministra­tore societario ogni altro onere fiscale afferente la parte residuale.

Più in dettaglio, durante la vigenza dell’incarico, l’amministra­tore giudiziari­o è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazio­ne, registrazi­one, liquidazio­ne e presentazi­one delle comunicazi­oni delle liquidazio­ni periodiche, dichiarazi­one Iva annuale e versamento dell’imposta, limitatame­nte alla riscossion­e dei canoni relativi alla percentual­e di ogni bene immobile sequestrat­o. A tal fine, l’amministra­tore giudiziari­o non è tenuto a richiedere un autonomo numero di partita Iva, essendo sufficient­e che lo stesso utilizzi quello della società destinatar­ia del provvedime­nto di sequestro, previa presentazi­one all’Agenzia del modello di variazione dati, deve tenere una contabilit­à separata, indicando nelle Lipe e nella dichiarazi­one Iva annuale, nel frontespiz­io il codice fiscale e la partita Iva societaria, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarant­e e di amministra­tore giudiziari­o.

Infine, sulla fattura elettronic­a da emettere per la riscossion­e dei canoni di locazione, dovrà valorizzar­e la voce « soggetto terzo » nel campo relativo al « soggetto emittente » .

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