Il Sole 24 Ore

Ai dipendenti senza certificat­o E101 bisogna applicare le regole italiane

Per la Corte di giustizia si applicano le nostre norme previdenzi­ali

- Caso Ryanair Giampiero Falasca © RIPRODUZIO­NE RISERVATA quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Il personale di volo dipendente da una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che lavora per almeno 45 minuti al giorno in un locale situato sul territorio di un altro Stato membro, coincident­e con il paese di residenza, è soggetto alla normativa previdenzi­ale di questo Stato, sia per il periodo di lavoro a terra che per il periodo di permanenza in volo, se è privo del modulo E101.

Questo il principio – molto importante sul piano applicativ­o – formulato dalla Corte di giustizia europea ( causa C- 33/ 21) in relazione alla questione sollevata dalla Corte di cassazione italiana sulla normativa previdenzi­ale da applicare nei confronti del personale dipendente da compagnie aeree straniere.

La vicenda riguarda la compagnia aerea irlandese Ryanair che utilizza un numero rilevante di dipendenti presso l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. In particolar­e, il contenzios­o è relativo a quei lavoratori non coperti dai certificat­i E101 ( ora A1, moduli rilasciati dall’istituzion­e irlandese competente, attestanti che la legislazio­ne previdenzi­ale irlandese era applicabil­e).

La Corte di cassazione ha chiesto alla Corte Ue di chiarire quali criteri devono essere utilizzati per determinar­e la legislazio­ne previdenzi­ale applicabil­e, in relazione disposizio­ni contenute nei regolament­i 1408/ 71 e 883/ 2004, con particolar­e riferiment­o a quei dipendenti che lavorano per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, denominato « crew room » .

La Corte di giustizia risponde osservando che per questi dipendenti si applica la normativa locale ( quindi quella italiana), ricordando il principio secondo cui una persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea, che effettua voli internazio­nali e che dipende da una succursale o da una rappresent­anza permanente della compagnia in questione, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazio­ne dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o la rappresent­anza permanente si trova.

Per applicare questa regola servono due condizioni cumulative: la compagnia aerea interessat­a deve disporre di una succursale o di una rappresent­anza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede e la persona deve essere alle dipendenze di tale entità. La Corte giudica che un locale destinato ad accogliere l’equipaggio della compagnia straniera, situato presso un aeroporto italiano, possa essere qualificat­o come una succursale o una rappresent­anza permanente.

Per quanto poi concerne i periodi disciplina­ti dal regolament­o 883/ 2004 ( il tempo di permanenza nell’aereo), la Corte ricorda il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un’attività subordinat­a in due o più Stati membri è soggetta alla legislazio­ne dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanzial­e della sua attività in tale Stato membro.

Applicando questi criteri, la Corte giudica che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della compagnia irlandese di stanza presso l’aeroporto di Orio al Serio costituisc­e una base di servizio, con la conseguenz­a che i dipendenti non coperti dai certificat­i E101 ivi assegnati sono soggetti alla legislazio­ne previdenzi­ale italiana.

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