Maglie strette della Ue sul ciclo totale dei rifiuti
La strategia è imperniata sulla responsabilità estesa del produttore
Per le aziende che non si rendono tracciabili scatta il divieto di vendita oltre a sanzioni salatissime
Le maglie strette della legge tedesca sugli imballaggi - VerpackG - hanno radici nella direttiva 2018/ 851/ Ue ( su rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti) rivisitata con il Piano d’azione Ue dell’ 11 marzo 2020. Si tratta di una strategia imperniata sulla responsabilità estesa del produttore del prodotto dal cui utilizzo si generano rifiuti ( extended producer responsibility - Epr).
Dal 1° luglio prossimo l’implementazione progressiva della norma farà un nuovo step, in vista dell’obiettivo “zero rifiuti”: ogni produttore o primo distributore di merce imballata in Germania deve garantire la corretta gestione del packaging fino alla fine del suo ciclo di vita. Per avere una mappatura completa della filiera, e cioè del ciclo del prodotto, i produttori sono obbligati a registrarsi all’Ufficio centrale tedesco, istituito tre anni fa, prima di immettere gli imballaggi sul mercato. Senza la registrazione, i prodotti in imballaggi potrebbero non essere messi in vendita, e comunque la violazione dell’obbligo determina sanzioni a cinque zeri. L’elenco dei produttori registrati è pubblicato sul sito web dell’Ufficio centrale per garantire la piena trasparenza a tutti i partecipanti al mercato, spiega l’amministrazione federale sul sito esplicativo messo a disposizione degli operatori (ht-tps://verpackungsgesetz-info.de).
Oltre alla registrazione, i produttori devono anche trasmettere « senza indugio » all’ufficio centrale le informazioni che sono state fornite sull’imballaggio, e questo vale anche per le modifiche alle informazioni. I dati indispensabili da comunicare sono, tra gli altri, il tipo di materiale e la massa dell’imballaggio, oltre il periodo di operatività.
Importante sottolineare che la legge sugli imballaggi non distingue in base alle dimensioni delle aziende: non esistono infatti limiti de minimis per l’obbligo di segnalazione. Pertanto anche chi immette sul mercato piccole quantità deve segnalare i propri dati all’ufficio centrale.
Obbligo di segnalazione che, volendo, può essere “terzializzato” ma con un importante caveat: la responsabilità delle violazioni ( e prima ancora, della conformità) rimane sempre in capo al titolare.