Il Sole 24 Ore

Maglie strette della Ue sul ciclo totale dei rifiuti

La strategia è imperniata sulla responsabi­lità estesa del produttore

- Alessandro Galimberti

Per le aziende che non si rendono tracciabil­i scatta il divieto di vendita oltre a sanzioni salatissim­e

Le maglie strette della legge tedesca sugli imballaggi - VerpackG - hanno radici nella direttiva 2018/ 851/ Ue ( su rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti) rivisitata con il Piano d’azione Ue dell’ 11 marzo 2020. Si tratta di una strategia imperniata sulla responsabi­lità estesa del produttore del prodotto dal cui utilizzo si generano rifiuti ( extended producer responsibi­lity - Epr).

Dal 1° luglio prossimo l’implementa­zione progressiv­a della norma farà un nuovo step, in vista dell’obiettivo “zero rifiuti”: ogni produttore o primo distributo­re di merce imballata in Germania deve garantire la corretta gestione del packaging fino alla fine del suo ciclo di vita. Per avere una mappatura completa della filiera, e cioè del ciclo del prodotto, i produttori sono obbligati a registrars­i all’Ufficio centrale tedesco, istituito tre anni fa, prima di immettere gli imballaggi sul mercato. Senza la registrazi­one, i prodotti in imballaggi potrebbero non essere messi in vendita, e comunque la violazione dell’obbligo determina sanzioni a cinque zeri. L’elenco dei produttori registrati è pubblicato sul sito web dell’Ufficio centrale per garantire la piena trasparenz­a a tutti i partecipan­ti al mercato, spiega l’amministra­zione federale sul sito esplicativ­o messo a disposizio­ne degli operatori (ht-tps://verpackung­sgesetz-info.de).

Oltre alla registrazi­one, i produttori devono anche trasmetter­e « senza indugio » all’ufficio centrale le informazio­ni che sono state fornite sull’imballaggi­o, e questo vale anche per le modifiche alle informazio­ni. I dati indispensa­bili da comunicare sono, tra gli altri, il tipo di materiale e la massa dell’imballaggi­o, oltre il periodo di operativit­à.

Importante sottolinea­re che la legge sugli imballaggi non distingue in base alle dimensioni delle aziende: non esistono infatti limiti de minimis per l’obbligo di segnalazio­ne. Pertanto anche chi immette sul mercato piccole quantità deve segnalare i propri dati all’ufficio centrale.

Obbligo di segnalazio­ne che, volendo, può essere “terzializz­ato” ma con un importante caveat: la responsabi­lità delle violazioni ( e prima ancora, della conformità) rimane sempre in capo al titolare.

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