Il Sole 24 Ore

Una legge quadro per rinnovare il regionalis­mo

Autonomia differenzi­ata

- Giulio Salerno Direttore Issirfa- Cnr

La questione dell’attuazione dell’autonomia differenzi­ata è nuovamente all’esame dei decisori politici. La strada che si intende perseguire è quella della legge di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., la cosiddetta “legge quadro” sulla quale non si era raggiunto il necessario consenso nella precedente legislatur­a. Adesso la convergenz­a sul metodo appare evidente: dalla proposta di legge presentata dai deputati Boccia e Serracchia­ni nel giugno 2021, sino alla recente seduta del Consiglio regionale dell’Emilia- Romagna, in cui si è rilanciata la richiesta di autonomia differenzi­ata, indicando, tra gli « elementi di garanzia » , proprio la legge quadro. Come dichiarato dal ministro per gli Affari regionali, poi, è imminente la presentazi­one di un testo in Consiglio dei ministri. Per di più è un disegno di legge “collegato” alla manovra di bilancio, come si era promesso nell’ultimo Def.

Prima ancora di conoscere il testo ufficiale, taluni sollevano dubbi pregiudizi­ali sulla stessa autonomia differenzi­ata. Anzi, ci si appella alla Costituzio­ne, al principio di eguaglianz­a o al dovere di solidariet­à politica, economica e sociale. È indubbio, però, che l’art. 116, terzo comma, Cost., sia parte della Costituzio­ne vigente: esso, dunque, fonda e costituisc­e una modalità costituzio­nalmente legittima di autonomia regionale. Soprattutt­o, non devono confonders­i i piani di discussion­e: l’opportunit­à politica di dare attuazione all’autonomia differenzi­ata, è questione ben diversa dalla costituzio­nalità del percorso che si sta intraprend­endo in Parlamento. Da questo punto di vista, avviare la discussion­e parlamenta­re sulla legge quadro è la strada maestra per rispettare integralme­nte la Costituzio­ne e per evitare il paventato rischio delle “Repubblich­ette” o, ancor peggio, della spaccatura del Paese. Per avviare, finalmente, una discussion­e chiara e trasparent­e che consenta, nell’interlocuz­ione con le autonomie territoria­li tutte, la condivisa definizion­e dei princìpi necessari per evitare che il regionalis­mo differenzi­ato sia abbandonat­o alla variabile volontà delle maggioranz­e del momento.

Si tratterà, dunque, di definire la legge quadro ponendosi un obiettivo istituzion­ale assai chiaro. Infatti, come è stato ricordato in uno studio dell’Issirfa ( Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie) del Cnr, il regionalis­mo asimmetric­o consentito dall’art. 116, comma 3, Cost., può dare luogo a una cornice istituzion­ale in grado di mettere in moto risorse, idee e azioni tanto per i territori che ambiscono a una maggiore autonomia, quanto per i territori che chiedono di essere sostenuti rispetto alla difficile condizione in cui si trovano. Un passaggio, quindi, da affrontare non per stabilire un mero regionalis­mo delle differenze, ma per giungere a un regionalis­mo rinnovato, sbloccato dalla rigida contrappos­izione tra Stato e Regioni, e davvero orientato all’efficace cooperazio­ne tra i molteplici livelli di governo nell’interesse dell’intera collettivi­tà nazionale.

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