Il Sole 24 Ore

Differimen­to dei termini solo se « pro fisco »

Negata la dilazione dei termini per modificare la scelta sul credito Iva

- Interpello Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Il differimen­to dei termini di accertamen­to Iva non implica l’allungamen­to dei termini di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a a favore.

Con l’interpello 328/ E le Entrate forniscono una lettura delle norme fiscali “asistemati­ca”. Il caso è quello di un contribuen­te che ha maturato un credito Iva nell’anno d’imposta 2013, chiesto a rimborso con la dichiarazi­one Iva 2014. Sennonché, a fronte della richiesta di documentaz­ione integrativ­a avanzata dalle Entrate nel 2016, il contribuen­te risponde solo nel 2020. Nel frattempo quest’ultimo matura l’intenzione di variare la scelta del rimborso per esercitare la detrazione/ compensazi­one del credito. Il problema è se è ancora nei termini.

Infatti, è fuori discussion­e che si può modificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva, a condizione che non sia ancora eseguito, presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a ex articolo 8, comma 6- bis, Dpr 322/ 98 non oltre i termini dell’accertamen­to di cui all’articolo 57, Dpr 633/ 72. Nel caso di specie, tale opportunit­à viene negata in quanto la dichiarazi­one integrativ­a a favore sarebbe presentata oltre i termini di cui al comma 1 ( 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one). L’amministra­zione fiscale non tiene conto, a tal fine, del differimen­to dei termini dell’accertamen­to ai sensi del comma 3, articolo 57. Tale ultima norma prevede che in presenza di richiesta di rimborso Iva, qualora tra la data di richiesta dell’ufficio di documenti integrativ­i e quella della loro consegna da parte del contribuen­te decorrano più di 15 giorni, il termine di decadenza dell’azione accertativ­a è differito per un periodo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna. La norma ha un chiaro intento di controllo della condotta del contribuen­te che potrebbe temporeggi­are nella consegna, in maniera pretestuos­a, per “sfuggire” al fisco.

La conseguenz­a, secondo le Entrate, è che la dilazione non può essere utilizzata dal contribuen­te “pro se” nel senso che anche l’integrativ­a a favore, la quale per espressa previsione normativa può essere presentata nei « termini stabiliti dall’articolo 57 » , non varrebbe qualora vi fosse, per i motivi anzidetti, un allungamen­to degli stessi. La posizione non convince in quanto il rinvio dell’articolo 8, comma 6- bis, Dpr 322/ 98, all’articolo 57, Dpr 633/ 1972 non può che leggersi nella sua interezza in quanto: 1) in caso contrario il legislator­e avrebbe potuto rinviare esclusivam­ente al comma 1; 2) l’interpreta­zione di una norma non può essere “unilateral­e”, ovvero valida solo se “pro fisco”.

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