Il Sole 24 Ore

Sconto per chi assume da Cigs autorizzat­o fino a giugno

Coinvolti i dipendenti di aziende che chiedono un periodo extra di cassa

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone La versione integrale dell’articolo

Semaforo verde della Commission­e europea, ma solo fino a giugno, per l’incentivo, introdotto dall’articolo 1, commi 243- 247 della legge di Bilancio 2022, in favore dei datori di lavoro che assumono in modo stabile lavoratori che percepisco­no il particolar­e trattament­o di Cassa integrazio­ne straordina­ria ( Cigs) previsto dall’articolo 22- ter del decreto legislativ­o 148/ 2015.

Quest’ultimo, inserito dalla legge di Bilancio 2022 ( articolo 1, comma 200), prevede la concession­e di un ulteriore periodo di Cigs, pari a 12 mesi massimi non prorogabil­i, alle imprese, con forza occupazion­ale superiore ai 15 dipendenti, che, al termine di programmi di riorganizz­azione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

Per accedere al nuovo periodo di cassa, in sede di procedura di consultazi­one sindacale le parti sono chiamate a stipulare un accordo di transizion­e occupazion­ale, in cui devono essere previsti interventi di recupero occupazion­ale dei lavoratori in esubero nonché l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazi­one dei lavoratori attraverso le misure del programma Garanzia di occupabili­tà dei lavoratori ( Gol) o anche tramite i fondi interprofe­ssionali per la formazione continua.

Al fine di facilitare la ricollocaz­ione di questi soggetti, la legge 234/ 2021 ha introdotto un incentivo economico in favore

Attese le istruzioni Inps per fruire dell’agevolazio­ne che dovrebbe durare fino a 12 mesi

delle aziende che li assumono. Si tratta di un contributo pari, per ogni mensilità di retribuzio­ne corrispost­a al soggetto assunto, al 50% del trattament­o di integrazio­ne salariale ancora spettante, che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se fosse rimasto alle dipendenze della precedente impresa che lo aveva collocato in Cigs.

Il contributo oggetto della facilitazi­one – che, peraltro, mutua per buona parte precedenti analoghe misure ( articolo 4, comma 3, del decreto legge 148/ 1993) – secondo il dettato normativo, non può essere erogato per più di 12 mesi. In realtà, l’autorizzaz­ione comunitari­a ferma l’incentivo al 30 giugno 2022. Questo particolar­e aspetto rende ancora più pressante la necessità che le istruzioni operative dell’Inps giungano al più presto.

Come frequentem­ente avviene in questi casi, la facilitazi­one è subordinat­a al rispetto di alcune condizioni. Possono beneficiar­ne, infatti, i datori di lavoro che, nel semestre precedente l’assunzione, non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziame­nti collettivi o non abbiano proceduto a licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo.

quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy