ADDIZIONALE PROVINCIALE, IL PASTICCIO TRILATERALITà
Ènoto quanto la Corte di cassazione sia affezionata al rapporto trilaterale nei tributi oggetto di rivalsa, ricostruendo in termini civilistici il rapporto tra chi la rivalsa esercita e chi la subisce.
A farne le spese sono stati i consumatori incisi dalla ben nota addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, che, giunti in Cassazione nei giudizi di rimborso direttamente instaurati contro l’agenzia delle Dogane, si sono visti dichiarare il difetto di legittimazione attiva, fatti salvi i casi di dimostrata difficoltà di recuperare il credito dal fornitore.
A nulla sono valsi i tentativi dei consumatori di fondare l’azione diretta di rimborso nei confronti dell’Erario sul loro impedimento ontologico a rivalersi sui fornitori argomentati sulla mancanza di effetti orizzontali delle direttive non trasposte o erroneamente trasposte, avendo la Cassazione ritenuto che tale impedimento costituisca una questione di diritto e non una questione di fatto riferibile al fornitore.
Sennonché, una volta instaurati i contenziosi in sede civilistica nei confronti dei fornitori, i consumatori si sono visti opporre la medesima eccezione da essi precedentemente opposta all’agenzia delle Dogane per affermare la loro ordinaria legittimazione attiva nei confronti dell’Erario, vale a dire la mancanza di effetti orizzontali delle direttive!
Tale eccezione è stata spesso rigettata dalla giurisprudenza di merito, che in più di una occasione ha deciso a favore dei consumatori. In alcuni casi le decisioni hanno dato rilievo alla diretta applicabilità, anche nei rapporti tra privati, di due sentenze della Corte di giustizia ( 5 marzo 2015, C- 553/ 13 e 25 luglio 2018, C- 103/ 17) relative alla normativa estone e francese, come se la valutazione circa l’efficacia diretta di tali sentenze possa prescindere dalla specifica fonte normativa cui esse si riferiscono e che esse interpretano, nella specie le direttive Ue del 1992 e del 2008 in materia di accise; in altri casi, si sono fondate sulla cosiddetta interpretazione conforme della normativa nazionale, escamotage sovente utilizzato dai giudizi nazionali per eludere il problema dell’efficacia orizzontale delle direttive; in altri casi ancora, hanno ritenuto sussistere un sostanziale avallo della stessa Corte al meccanismo trilaterale, nonostante essa tipicamente non sollevi d’ufficio la questione della non orizzontalità di una direttiva anche quando la situazione oggetto d’esame del giudice nazionale di rinvio ai sensi dell’articolo 267 del Tfue riguardi rapporti orizzontali piuttosto che verticali.
La questione è però balzata adesso prepotentemente alla ribalta per effetto dell’ordinanza del tribunale di Udine del 30 dicembre 2021, che, proprio in conseguenza della ritenuta non applicabilità nei rapporti tra privati di una direttiva mal trasposta, ha chiesto alla Consulta di dichiarare l’incostituzionalità della disposizione interna in materia di addizionale per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, dimenticando però che tale normativa non è priva in radice di effetti diretti, certamente sussistenti nei rapporti tra fornitore ed Erario, e che, comunque, al consumatore spetta almeno il diritto al risarcimento del danno secondo la giurisprudenza Francovich ( 19 novembre 1991, C- 6/ 90 e C9/ 90). E ancor più dell’ordinanza di remissione del Tribunale di Como del 28 aprile 2022, che sollecita la Corte di giustizia ad affermare che il divieto di effetti orizzontali non operi nel caso particolare dei rapporti triangolari, pena violazione del principio di effettività; nonché se, una volta eventualmente tenuto fermo il divieto di effetti orizzontali, lo stesso rapporto triangolare sia in contrasto con il principio di effettività, dovendosi così riconoscere la legittimazione diretta del consumatore nei confronti del fornitore.
Questioni su cui “aleggia”, tuttavia, ancora una volta lo spettro della sentenza Francovich.
Fatto sta che quando questa intricata vicenda “civilistica” giungerà alle sezioni civili della Cassazione, questa si troverà dinanzi a un bivio: confermare la giurisprudenza della sezione tributaria sul rapporto “trilaterale” – confermando la
( ad oggi) prevalente tesi delle corti di merito appena indicata, salvo diverso avviso della Corte di Giustizia nel frattempo pronunziatasi – oppure rinnegarla una volta riconosciuta la non applicabilità delle direttive nei rapporti orizzontali,
Il Tribunale di Como,
in aprile, ha chiesto l’intervento risolutore della Corte di giustizia del Lussemburgo
nella duplice variante di riconoscere al consumatore il magro rimedio del risarcimento del danno nei confronti dello Stato ( ormai prescritto), oppure la sua legittimazione ordinaria nei giudizi di rimborso nei confronti dell’Erario, accogliendo l’originaria tesi avanzata dai consumatori nei giudizi di rimborso promossi contro l’Agenzia delle dogane ( da cui il consumatore sarebbe ormai decaduto).
Tra i due litiganti, chi gode è l’Erario.
Professore Ordinario
di Diritto Tributario Dipartimento di Giurisprudenza
della Luiss Guido Carli di Roma