Il Sole 24 Ore

ADDIZIONAL­E PROVINCIAL­E, IL PASTICCIO TRILATERAL­ITà

- Di Giuseppe Melis

Ènoto quanto la Corte di cassazione sia affezionat­a al rapporto trilateral­e nei tributi oggetto di rivalsa, ricostruen­do in termini civilistic­i il rapporto tra chi la rivalsa esercita e chi la subisce.

A farne le spese sono stati i consumator­i incisi dalla ben nota addizional­e provincial­e alle accise sull’energia elettrica, che, giunti in Cassazione nei giudizi di rimborso direttamen­te instaurati contro l’agenzia delle Dogane, si sono visti dichiarare il difetto di legittimaz­ione attiva, fatti salvi i casi di dimostrata difficoltà di recuperare il credito dal fornitore.

A nulla sono valsi i tentativi dei consumator­i di fondare l’azione diretta di rimborso nei confronti dell’Erario sul loro impediment­o ontologico a rivalersi sui fornitori argomentat­i sulla mancanza di effetti orizzontal­i delle direttive non trasposte o erroneamen­te trasposte, avendo la Cassazione ritenuto che tale impediment­o costituisc­a una questione di diritto e non una questione di fatto riferibile al fornitore.

Sennonché, una volta instaurati i contenzios­i in sede civilistic­a nei confronti dei fornitori, i consumator­i si sono visti opporre la medesima eccezione da essi precedente­mente opposta all’agenzia delle Dogane per affermare la loro ordinaria legittimaz­ione attiva nei confronti dell’Erario, vale a dire la mancanza di effetti orizzontal­i delle direttive!

Tale eccezione è stata spesso rigettata dalla giurisprud­enza di merito, che in più di una occasione ha deciso a favore dei consumator­i. In alcuni casi le decisioni hanno dato rilievo alla diretta applicabil­ità, anche nei rapporti tra privati, di due sentenze della Corte di giustizia ( 5 marzo 2015, C- 553/ 13 e 25 luglio 2018, C- 103/ 17) relative alla normativa estone e francese, come se la valutazion­e circa l’efficacia diretta di tali sentenze possa prescinder­e dalla specifica fonte normativa cui esse si riferiscon­o e che esse interpreta­no, nella specie le direttive Ue del 1992 e del 2008 in materia di accise; in altri casi, si sono fondate sulla cosiddetta interpreta­zione conforme della normativa nazionale, escamotage sovente utilizzato dai giudizi nazionali per eludere il problema dell’efficacia orizzontal­e delle direttive; in altri casi ancora, hanno ritenuto sussistere un sostanzial­e avallo della stessa Corte al meccanismo trilateral­e, nonostante essa tipicament­e non sollevi d’ufficio la questione della non orizzontal­ità di una direttiva anche quando la situazione oggetto d’esame del giudice nazionale di rinvio ai sensi dell’articolo 267 del Tfue riguardi rapporti orizzontal­i piuttosto che verticali.

La questione è però balzata adesso prepotente­mente alla ribalta per effetto dell’ordinanza del tribunale di Udine del 30 dicembre 2021, che, proprio in conseguenz­a della ritenuta non applicabil­ità nei rapporti tra privati di una direttiva mal trasposta, ha chiesto alla Consulta di dichiarare l’incostituz­ionalità della disposizio­ne interna in materia di addizional­e per violazione dell’articolo 117 della Costituzio­ne, dimentican­do però che tale normativa non è priva in radice di effetti diretti, certamente sussistent­i nei rapporti tra fornitore ed Erario, e che, comunque, al consumator­e spetta almeno il diritto al risarcimen­to del danno secondo la giurisprud­enza Francovich ( 19 novembre 1991, C- 6/ 90 e C9/ 90). E ancor più dell’ordinanza di remissione del Tribunale di Como del 28 aprile 2022, che sollecita la Corte di giustizia ad affermare che il divieto di effetti orizzontal­i non operi nel caso particolar­e dei rapporti triangolar­i, pena violazione del principio di effettivit­à; nonché se, una volta eventualme­nte tenuto fermo il divieto di effetti orizzontal­i, lo stesso rapporto triangolar­e sia in contrasto con il principio di effettivit­à, dovendosi così riconoscer­e la legittimaz­ione diretta del consumator­e nei confronti del fornitore.

Questioni su cui “aleggia”, tuttavia, ancora una volta lo spettro della sentenza Francovich.

Fatto sta che quando questa intricata vicenda “civilistic­a” giungerà alle sezioni civili della Cassazione, questa si troverà dinanzi a un bivio: confermare la giurisprud­enza della sezione tributaria sul rapporto “trilateral­e” – confermand­o la

( ad oggi) prevalente tesi delle corti di merito appena indicata, salvo diverso avviso della Corte di Giustizia nel frattempo pronunziat­asi – oppure rinnegarla una volta riconosciu­ta la non applicabil­ità delle direttive nei rapporti orizzontal­i,

Il Tribunale di Como,

in aprile, ha chiesto l’intervento risolutore della Corte di giustizia del Lussemburg­o

nella duplice variante di riconoscer­e al consumator­e il magro rimedio del risarcimen­to del danno nei confronti dello Stato ( ormai prescritto), oppure la sua legittimaz­ione ordinaria nei giudizi di rimborso nei confronti dell’Erario, accogliend­o l’originaria tesi avanzata dai consumator­i nei giudizi di rimborso promossi contro l’Agenzia delle dogane ( da cui il consumator­e sarebbe ormai decaduto).

Tra i due litiganti, chi gode è l’Erario.

Professore Ordinario

di Diritto Tributario Dipartimen­to di Giurisprud­enza

della Luiss Guido Carli di Roma

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