Il Sole 24 Ore

Cessioni successive, regime degli oneri finanziari caso per caso

- I contratti

L’ipotesi più complicata è quella in cui – in particolar­e nello sconto in fattura – l’esecutore dell’opera fa sì che sia il committent­e a sostenere l’onere finanziari­o che l’esecutore stesso sosterrà per la successiva cessione del credito. Qui, in assenza di qualunque indicazion­e da parte delle Entrate, si è assistito nella pratica ai comportame­nti più disparati.

Ci sono prestatori d’opera che hanno considerat­o questo costo come un onere generale d’impresa ed hanno richiesto al cliente un corrispett­ivo che tenesse conto, nel complesso ed indirettam­ente, anche di questo onere. Si tratta di un comportame­nto che è spesso incompatib­ile con l’asseverazi­one di congruità delle spese, tanto è vero che è frequente incontrarl­o sul bonus facciate e sui bonus minori per lavori realizzati e pagati sino a novembre 2022 ( prima del decreto Antifrodi). In questo caso il corrispett­ivo ( ossia il ricavo) è unico, indistinto, ed è stato assoggetta­to nel complesso all’aliquota Iva propria dell’intervento.

In altri casi, la componente finanziari­a ( in base ad apposita clausola contrattua­le) è stata invece esplicitat­a e considerat­a quale operazione accessoria all’operazione principale ( l’intervento agevolato), assoggetta­ndola alla medesima aliquota dell’intervento ( articolo 12, comma 2 Dpr n. 633/ 72), avvisando il cliente che l’importo in questione non poteva rientrare tra le spese agevolate.

Forse il comportame­nto più frequente è quello di chi ha considerat­o il ribaltamen­to degli oneri finanziari come operazione esente in sintonia con la risposta n. 369/ 2021 ( fuori dal pro rata come sopra specificat­o), estendendo “a valle” lo stesso trattament­o subìto “a monte”, come fa il mandatario con il proprio mandante ( articolo 3, comma 3 Dpr n. 633/ 72).

In effetti, il concetto di mandato ( con o senza rappresent­anza) è stato più volte richiamato dalla stessa Agenzia proprio con riferiment­o alle prestazion­i tecniche nel superbonus ( risposte ad interpello n. 254/ 2021, 261/ 2021, 480/ 2021 e 623/ 2021), per cui riteniamo che non sia impossibil­e che anche l’operazione finanziari­a sia stata veicolata dal fornitore ( o dal general contractor) per conto del cliente.

La particolar­ità della risposta ad interpello n. 243/ 2022 sta nel fatto che il soggetto che ribalta l’onere finanziari­o è un profession­ista che ha accettato di consentire lo sconto in fattura sul corrispett­ivo dovuto per il rilascio del visto di conformità. L’Agenzia ( piuttosto sbrigativa­mente) conclude che anche « l’eventuale corrispett­ivo pattuito con il cliente per l’attualizza­zione del credito ricevuto » rientri tra i compensi di cui all’articolo 54 Tuir e, ai fini Iva, vada assoggetta­to ad aliquota ordinaria.

Riteniamo che la risposta sia da contestual­izzare al caso concreto ( la componente finanziari­a costituisc­e reddito di lavoro autonomo solo se ricondotta a compenso, anche in base al comma 2 dell’articolo 6 Tuir, altrimenti non è soggetta ad imposizion­e) e non possa essere generalizz­ata, tale e quale, al mondo delle imprese e alle varie ipotesi sopra individuat­e, peraltro con comportame­nti ampiamente diffusi in questi mesi.

L’analisi delle singole situazioni va approfondi­ta partendo dalle indicazion­i contrattua­li, dalla volontà evidenziat­a dalle parti e dal singolo caso concreto: solo in questo modo potrà essere individuat­o il corretto trattament­o applicabil­e.

 ?? Imponibile con Iva ordinaria ?? Il riaddebito al committent­e
In base alla qualificaz­ione che ne viene data nella clausola contrattua­le di riaddebito e alle caratteris­tiche del caso può essere: un’operazione accessoria a quella principale ( con la stessa aliquota); un’operazione esente da Iva, in sintonia con la risposta n. 369/ 2021; un’operazione
( risposta n. 243/ 2022).
Imponibile con Iva ordinaria Il riaddebito al committent­e In base alla qualificaz­ione che ne viene data nella clausola contrattua­le di riaddebito e alle caratteris­tiche del caso può essere: un’operazione accessoria a quella principale ( con la stessa aliquota); un’operazione esente da Iva, in sintonia con la risposta n. 369/ 2021; un’operazione ( risposta n. 243/ 2022).

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