Il Sole 24 Ore

Alle Sezioni unite l’incapacità a testimonia­re

Dubbi sulla natura del vizio quando la deposizion­e viene comunque acquisita

- Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a chiarire la portata del principio che regola la testimonia­nza della persona incapace a deporre, perché ha un interesse che legittimer­ebbe la sua partecipaz­ione al processo. Con l’ordinanza interlocut­oria 18601, la Cassazione chiede al Supremo consesso di valutare l’attualità del principio secondo il quale l’incapacità a testimonia­re ( articolo 246 del Codice di procedura civile) non può essere rilevata d’ufficio, ma va eccepita dalla parte interessat­a a farla valere nel momento in cui si tiene la prova o nella prima difesa successiva. Un passaggio necessario per evitare che sia sanata. Rischio che non potrebbe essere evitato in virtù del fatto che la parte interessat­a abbia preventiva­mente segnalato la condizione “ostativa” nel quale si trovava il teste, ammesso malgrado l’opposizion­e.

L’occasione per chiedere chiariment­i arriva nell’ambito di un contenzios­o assicurati­vo.

Nel mirino dei giudici le dichiarazi­oni di un terzo trasportat­o, la cui incapacità non si poteva intendere superata grazie all’integrale risarcimen­to da parte della compagnia. Nello specifico l’assicurazi­one aveva eccepito l’incapacità a deporre prima, ma non aveva contestato la nullità dopo che il giudice aveva dato comunque via libera all’ascolto.

Il Supremo consesso, in assenza di un potere ufficioso del giudice di dichiarare l’inutilizza­bilità o la nullità, considera della massima particolar­e importanza, chiarire la natura del vizio esaminato in termini di nullità o meno. L’unica certezza è che alla parte interessat­a resta comunque la scelta finale sull’opportunit­à di non contestare nuovamente la testimonia­nza, osteggiata in prima battuta, perchè magari si è risolta a suo favore.

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