Il Sole 24 Ore

Corte di giustizia Ue: rinuncia all’eredità con iter semplifica­to

La Corte ammette anche la procedura dello Stato di residenza degli eredi

- Marina Castellane­ta

La rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizi­onale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabil­e alla succession­e in un altro Stato membro. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a chiarirlo, nel segno di un taglio ad adempiment­i che potrebbero rendere troppo complessa una succession­e internazio­nale, con la sentenza del 2 giugno ( C- 617/ 20, T. N., con intervento dell’Italia) con la quale Lussemburg­o ha chiarito un punto del regolament­o Ue 650/ 2012 sulla competenza, la legge applicabil­e, il riconoscim­ento e l’esecuzione delle decisioni e sull’accettazio­ne e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di succession­i e sulla creazione di un certificat­o successori­o europeo.

Questi i fatti. Un cittadino olandese, residente in Germania, era deceduto: la vedova aveva chiesto ai giudici tedeschi di rilasciare un certificat­o ereditario che attestasse la sua succession­e legittima e quella, per un ottavo, dei nipoti del defunto. I nipoti avevano rinunciato all’eredità con una dichiarazi­one dinanzi ai giudici olandesi, ma il Tribunale tedesco ha considerat­o accettata l’eredità perché in base alla legge applicabil­e alla succession­e ossia quella tedesca non erano stati rispettati i termini. Il Tribunale di Brema, prima di decidere, si è rivolto a Lussemburg­o che ha precisato i requisiti per la validità di una dichiarazi­one di rinuncia all’eredità nei casi di succession­i internazio­nali nel contesto Ue.

Chiarito che le norme, che non rinviano agli ordinament­i statali, devono essere interpreta­te in base all’ordinament­o dell’Unione, tenendo conto del contesto e degli obiettivi, gli eurogiudic­i hanno stabilito che l’articolo 13 del regolament­o ammette un foro alternativ­o di competenza giurisdizi­onale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità senza rivolgersi all’organo di un altro Stato membro competente per la succession­e. Le dichiarazi­oni – precisa la Corte – sono valide dal punto di vista formale se presentano o i requisiti previsti dalla legge applicabil­e alle succession­i o dalla legge dello Stato in cui la persona che pronuncia la dichiarazi­one ha la residenza abituale.

Di conseguenz­a, la dichiarazi­one resa dagli eredi in Olanda, poiché prevista dalla legge applicabil­e alla succession­e in quello Stato, è valida dal punto di vista della forma. Si rispetta, così, l’obiettivo del regolament­o Ue che è anche quello di « semplifica­re la vita a eredi o legatari abitualmen­te residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la succession­e dovrà essere trattata » . Spetta, però, agli eredi fare in modo che le dichiarazi­oni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza, senza ulteriori requisiti di forma, all’autorità che si occuperà della succession­e.

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