IN SINTESI
1 LE MODALITÀ
in nota integrativa o sul sito Soggette all’obbligo di trasparenza sono le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa che possono riportare le indicazioni richieste in tale documento. Per le imprese individuali, società di persone, Onlus l’obbligo deve essere assolto sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. C’è il nodo delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviato, che deve essere risolto in qualche modo perché per questi soggetti gli adempimenti si duplicano, riguardando tanto la nota integrativa quanto la pubblicazione sul sito
2 DOPPIA SANZIONE
Colpito anche il beneficio Sanzione e rischio restituzione del beneficio. In caso di inosservanza dell'adempimento si applica una sanzione amministrativa pari all' 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta ( a cura degli enti eroganti) l'ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio. Il Milleproroghe ha poi previsto che le sanzioni si applichino:
• dal 1° luglio 2022 per le infrazioni commesse nel 2021;
• dal 1° gennaio 2023 per l'anno 2022