Il Sole 24 Ore

Su ricerca e sviluppo condono irrituale dai contorni incerti

Non è scontato neppure l’effetto tombale della procedura

- Edoardo Belli Contarini

Credito di imposta R& S: il provvedime­nto del direttore dell'Agenzia del 1° giugno 2022 chiude il cerchio sulla « procedura di riversamen­to spontaneo » dei crediti di imposta R& S prevista dall'articolo 5, commi 7- 12 del Dl 146/ 2021 ( si veda anche « Il Sole 24 Ore » del 3 e 4 giugno). In tal modo, le imprese possono regolarizz­are le indebite compensazi­oni dei crediti di imposta di cui all’articolo 3 del Dl 145/ 2013 maturati negli anni 2015- 2019.

Tale regime, rispetto alla legge 160/ 2019 - con rinvio esplicito ai Manuali Ocse di Frascati e di Oslo - ha ingenerato incertezze interpreta­tive; adesso, i contribuen­ti possono restituire il contributo per le attività realmente svolte, ma « in tutto o in parte non qualificab­ili come attività di ricerca o sviluppo ammissibil­i nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta » , con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi.

Tuttavia, il provvedime­nto di attuazione e la norma primaria sono lacunosi in ordine al perimetro del “condono”; infatti, al di là del nomen, si tratta di un provvedime­nto di clemenza ex articolo 79 della Costituzio­ne, riconducib­ile - secondo la tassonomia della dottrina - tra i « condoni in senso proprio o tradiziona­li » , che, diversamen­te da quelli « impropri » , contempla l'abbandono delle sanzioni, ferma restando l'obbligazio­ne tributaria, tant'è che risulta dovuto l' « importo della regolarizz­azione » , senza possibilit­à di alcuna ripetizion­e ( né di scomputo degli accessori già versati).

Ciò nondimeno, il riversamen­to spontaneo è un condono sui generis; per un verso, comporta la disapplica­zione delle sanzioni, è giustifica­to da motivi eccezional­i, cioè dalla “riforma” in materia di crediti di imposta R& S, ed è volto a definire i rapporti non esauriti, per ripartire ex novo con la nuova disciplina. Per altro verso, però, la procedura, nella prospettiv­a “condonisti­ca” di chiudere una volta per tutte le pendenze fiscali, difetta di alcuni connotati, poiché non risulta appealing e non supera il “vaglio di legittimit­à”, anche se per la Corte costituzio­nale è sufficient­e il carattere volontario della sanatoria.

In effetti, il condono risulta ambiguo: se è incerto “a regime” il benchmark di riferiment­o - i. e., l'applicabil­ità dei Manuali Ocse - tanto più indefinito risulta nel silentio legis l'ambito di applicazio­ne della sanatoria, mentre per effetto dell'articolo 23 della Costituzio­ne dovrebbero stabilirsi ex lege criteri di definizion­e obiettivi e precisi. E soprattutt­o, di riflesso, parimenti incerto e instabile risulterà l'effetto “tombale”, che invece dovrebbe scaturire ex se dalla procedura.

Inoltre, nell'ambito dei « condoni in senso proprio » , vanno salvaguard­ati anche i principi di solidariet­à economica, ragionevol­ezza e di parità di trattament­o ( articoli 2 e 3 della Costituzio­ne). Ciò vale tanto più se si considera che il “riversamen­to spontaneo” ( come la pace fiscale) rappresent­a un disincenti­vo per la compliance e penalizza chi adempie regolarmen­te agli obblighi fiscali, rispetto a chi beneficia del condono.

Anche qui la regolarizz­azione appare irrazional­e; vengono trattate allo stesso modo sia l'impresa che si è “finanziata” con l'indebita compensazi­one, rimessa in termini per la restituzio­ne, con rateazione nel pagamento fino al 16 dicembre 2024, sia l'impresa che in buona fede è incorsa in un'errata qualificaz­ione dell'attività di ricerca e sviluppo. Peraltro, la violazione in cui sarebbe incorso il contribuen­te, considerat­a l'incertezza normativa, è tutta da dimostrare; mentre il condono tradiziona­le presuppone sempre una violazione commessa dal contribuen­te, al quale vengono abbonate le sanzioni.

Risulta poi ambiguo un altro aspetto; infatti, neppure il provvedime­nto di attuazione ha specificat­o che tipo di atto erariale – avviso di “recupero”, di accertamen­to oppure di liquidazio­ne - e quali conseguent­i termini di decadenza siano a disposizio­ne dell'Agenzia per validare il condono cui abbia aderito l'impresa, lasciando quest'ultima in balia degli eventi per cinque/ otto anni, decorrenti dal versamento dell'ultima rata.

Infine, il condono tradiziona­le deve risultare appealing, condiziona­to ad un ammontare dovuto ( certo e soprattutt­o) inferiore rispetto al debito “a regime” e, inoltre, non deve rivelarsi un boomerang per il presunto trasgresso­re; ma anche in tale prospettiv­a il “riversamen­to spontaneo” risulta inadeguato e poco convenient­e.

Ad esempio, non è chiaro cosa accada se il contribuen­te regolarizz­a soltanto una o due annualità e non già tutti e cinque i periodi di imposta; come pure la disapplica­zione delle sanzioni, sia amministra­tive che penali, rappresent­a un risultato “già acquisito” anche in virtù delle riforme degli anni 1997 e 2015. Tanto vale affrontare l'incertezza – analoga, ma eventuale – della lite dinanzi alla commission­e tributaria, spuntando la definitiva acquisizio­ne del credito di imposta.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy