Il Sole 24 Ore

4 La stabilità del tasso di cambio

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Il Paese richiedent­e deve partecipar­e al meccanismo di cambio ( Erm II) per almeno due anni senza deviazioni di rilievo rispetto al tasso di cambio centrale dell’Erm II e senza svalutazio­ni del tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro nello stesso periodo

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