Il Sole 24 Ore

Niente transazion­e fiscale se il voto non è decisivo

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La possibilit­à di forzare la volontà della amministra­zione finanziari­a ( il cosiddetto cram down fiscale e previdenzi­ale) è consentita solo se ricorrono tutte e due le condizioni previste dalla legge: decisività della proposta ai fini del raggiungim­ento della percentual­e minima di creditori aderenti all’accordo e convenienz­a rispetto all’alternativ­a liquidator­ia. Se la proposta è convenient­e ma l’adesione dell’Erario non è necessaria per raggiunger­e la percentual­e minima di adesioni, il cram down non può essere ammesso perché violerebbe i principi di ragionevol­ezza e uguaglianz­a. Lo ha chiarito il Tribunale di Cagliari ( decreto del 17 novembre 2021).

La decisione affronta il delicato tema dell’alternativ­ità o della cumulabili­tà delle condizioni previste dall’articolo 182 bis della legge fallimenta­re, pronuncian­dosi a favore della cumulabili­tà. Secondo i giudici il cram down non è, dunque, giustifica­to nel caso in cui la maggioranz­a possa essere raggiunta anche senza il consenso dell’Erario: situazione in cui quest’ultimo deve essere soddisfatt­o come tutti gli altri creditori non aderenti, pena la violazione dei principi di ragionevol­ezza e uguaglianz­a.

— Giuseppe Acciaro

Alessandro Turchi

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