Niente transazione fiscale se il voto non è decisivo
La possibilità di forzare la volontà della amministrazione finanziaria ( il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale) è consentita solo se ricorrono tutte e due le condizioni previste dalla legge: decisività della proposta ai fini del raggiungimento della percentuale minima di creditori aderenti all’accordo e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Se la proposta è conveniente ma l’adesione dell’Erario non è necessaria per raggiungere la percentuale minima di adesioni, il cram down non può essere ammesso perché violerebbe i principi di ragionevolezza e uguaglianza. Lo ha chiarito il Tribunale di Cagliari ( decreto del 17 novembre 2021).
La decisione affronta il delicato tema dell’alternatività o della cumulabilità delle condizioni previste dall’articolo 182 bis della legge fallimentare, pronunciandosi a favore della cumulabilità. Secondo i giudici il cram down non è, dunque, giustificato nel caso in cui la maggioranza possa essere raggiunta anche senza il consenso dell’Erario: situazione in cui quest’ultimo deve essere soddisfatto come tutti gli altri creditori non aderenti, pena la violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza.
— Giuseppe Acciaro
Alessandro Turchi