Il Sole 24 Ore

Versione semplifica­ta per le mini- imprese

Nel documento predispost­o dall’Uni indicazion­i concrete e prassi di riferiment­o

- In consultazi­one

Fino al 26 giugno prossimo l’Uni ( Ente italiano di normazione) manterrà in consultazi­one pubblica il documento dedicato al “Modello semplifica­to di organizzaz­ione, gestione e controllo di cui al Dlgs 231/ 2001 per la prevenzion­e dei reati contro la Pubblica amministra­zione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese” e che raccoglie le prassi di riferiment­o elaborate in materia.

Questo “nuovo” e più agile modello organizzat­ivo sarà riservato a due delle categorie di enti considerat­i dalla Raccomanda­zione n. 2003/ 361/ CE della Commission­e europea del 6 maggio 2003, ed in particolar­e alle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro ( micro imprese) e a quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro ( piccole imprese).

Lo scopo è quello di offrire a tali realtà imprendito­riali l’opportunit­à di applicare le disposizio­ni del Dlgs 231/ 2001, e quindi di fruire degli istituti premiali, attenuanti o esimenti, là considerat­i, sfruttando il patrimonio di conoscenze acquisito dalla Provincia autonoma di Trento, in collaboraz­ione con Uni, nell’ambito del “Progetto di razionaliz­zazione dei controlli sulle imprese”, nell’ambito della valorizzaz­ione delle esperienze virtuose presenti sul mercato, utili alla semplifica­zione dei rapporti tra pubblica amministra­zione e imprese e ciò attraverso l’individuaz­ione di una serie di modalità organizzat­ive, gestionali e di controllo per l’adempiment­o degli obblighi contemplat­i dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/ 2001, recependo e approfonde­ndo le Linee Guida fornite da Confindust­ria – da ultimo – nel giugno 2021.

L’elaborato, dal taglio praticoope­rativo, elenca i requisiti minimi del modello organizzat­ivo, a partire dai contenuti descrittiv­i e precettivi, confermand­o la forza inarrestab­ile della soft law nella definizion­e dei contenuti dei modelli di organizzaz­ione, gestione e controllo.

Sul versante della composizio­ne dell’organismo di vigilanza – tema delicato, trattandos­i di bilanciare l’efficacia dei controlli con l’esigenza di minimizzaz­ione dei costi, particolar­mente avvertita dalle micro e piccole imprese –, il documenti ribadisce come negli enti di piccole dimensioni le relative funzioni possano essere svolte direttamen­te dall’organo amministra­tivo, ma ipotizza anche altre soluzioni, ritenute maggiormen­te in grado di assicurarn­e i requisiti di autonomia, indipenden­za e profession­alità: l’assegnazio­ne ad un consulente esterno con adeguata profession­alità sulla materia o, alternativ­amente, al sindaco unico, ove nominato, o al responsabi­le del sistema di gestione aziendale eventualme­nte adottato dall’impresa, salva ovviamente la facoltà riconosciu­ta alla governance di optare per un organismo di vigilanza con composizio­ne collegiale ( in questo caso attraverso la “combinazio­ne” delle figure appena indicate).

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