Il Sole 24 Ore

Facciate, spese del visto al 60% se pagate nel 2022

- — Giorgio Gavelli © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Il visto di conformità relativo a un intervento agevolato con il “bonus facciate” – rilasciato nel 2022 a favore di una persona fisica che ne ha sostenuto il costo nel medesimo periodo d’imposta – è detraibile al 60% ( e non al 90%) anche se nel 2021 si sono succeduti la fine lavori, il rilascio dell’asseverazi­one di congruità e l’integrale pagamento di tutte queste spese. Perciò, il contribuen­te, se vuole cedere a terzi il bonus relativo alla spesa sostenuta quest’anno per il visto, dovrà effettuare – entro il 16 marzo 2023 – una seconda comunicazi­one di opzione alle Entrate, non potendo quest’ultimo importo essere inserito nella comunicazi­one riguardant­e le spese sostenute nel 2021.

È la risposta resa dalla Dre Piemonte a un’istanza di interpello ( prot. 901- 115/ 2022) in cui una contribuen­te ha rappresent­ato uno dei dubbi segnalati sul Sole 24 Ore di lunedì 30 maggio, tra quelli non ancora ufficialme­nte affrontati dalle Entrate nei documenti di prassi pubblicati online.

Ricordiamo che la manovra 2022 ha sì prorogato sino alla fine di quest’anno il bonus facciate ( articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/ 2019), ma ne ha ridotto la detrazione dal 90% al 60 per cento. La stessa legge ha anche previsto che gli oneri sostenuti dai contribuen­ti per asseverazi­oni e visti ( necessari per la circolazio­ne dei cosiddetti “bonus ordinari” per effetto del Dl Antifrodi 157/ 2021) sono detraibili – plafond agevolato permettend­o, anche se non è il caso del bonus facciate – « sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi » . Il testo di tale disposizio­ne ha fatto sorgere il dubbio che le spese profession­ali per queste attestazio­ni seguissero sempre l’aliquota di detrazione propria delle spese sostenute per i lavori a cui fanno riferiment­o, in deroga al principio di cassa. La tesi era, in qualche modo, confortata dai molteplici mutamenti che ha avuto la disciplina tra novembre 2021 e i primi mesi del 2022, non ultimo il fatto che solo con l’articolo 3- sexies del Dl 228/ 2021 ( inserito in sede di conversion­e e, quindi, divenuto legge il 15 febbraio 2022) il legislator­e ha espressame­nte previsto la detraibili­tà delle spese sostenute per visti ed attestazio­ni sui “bonus ordinari” tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021. Nonostante, quindi, chi avesse anticipato le spese profession­ali al 2021 corresse il grosso rischio di non detrarsi alcunché, la risposta delle Entrate è di chiusura: l’aliquota di detrazione è quella in vigore al momento del sostenimen­to della spesa, per cui, nel caso di specie, il 60 per cento. Poiché, inoltre, nella comunicazi­one di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 non si potevano inserire spese pagate “fuori periodo”, se il contribuen­te vuol cedere il bonus relativo al visto deve inviare una seconda comunicazi­one ( e l’uso in dieci quote per l’acquirente partirà dal 2023).

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